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L’Iva per le coop sale dal 4 al 5%

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Fisco & Contabilità

L’Iva per le coop sale dal 4 al 5%

  • –Luca De Stefani

Debutterà il 1° gennaio 2016 la nuova aliquota Iva del 5%, in aggiunta a quelle del 4%, del 10% e del 22%, e che riguarderà le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, in appalto o convenzione, a favore di determinate categorie deboli (anziani e inabili, minori, tossicodipendenti e altro). Queste, poi, non potranno più optare per il regime di esenzione Iva per le prestazioni rese «in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni». Se svolgeranno i servizi direttamente, invece, il regime Iva sarà quello dell’esenzione. Per le cooperative non sociali e non onlus, infine, l’aumento dell’Iva sarà dal 4% al 22%, sia per le prestazioni svolte direttamente, sia per quelle svolte in appalto.

La decorrenza

Queste novità sono contenute nell’articolo 1, comma 546 del Ddl di Stabilità 2016, approvata dal Senato venerdì e ora in discussione alla Camera, e si applicheranno solo «alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati» dal 1° gennaio 2016. Quindi, ad esempio, quando questo tipo di prestazioni viene reso da cooperative sociali (e loro consorzi) mediante contratti di appalto e di convenzioni stipulati entro il 31 dicembre 2015, resterà «alternativamente applicabile l’aliquota agevolata del 4% (di cui al soppresso numero 41-bis della tabella A, parte seconda, allegata al Dpr n. 633 del 1972) ovvero il regime di esenzione» (risoluzione 13 dicembre 2013, n. 93/E).

Per le «operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati» dal 1° gennaio 2016, invece, si applicherà l’aliquota del 5% o il divieto dell’opzione per l’esenzione. Queste regole relative all’efficacia delle novità della legge di Stabilità varranno anche per l’aumento dell’Iva dal 4% al 22% per le cooperative non sociali e non onlus, per le prestazioni diretto o indirette (interrogazione parlamentare 7 maggio 2014, n.954-87).

La nuova aliquota

Il Ddl prevede che sia abrogata la disposizione che consente oggi di applicare l’Iva del 4% sulle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative (n. 41-bis, tabella A, parte II del Dpr 633/1972 e articolo 10, primo comma, numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) del Dpr 633/1972), rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, a favore di determinate categorie deboli (n. 41-bis, tabella A, parte II del Dpr 633/1972). Questa abrogazione, quindi, riguarda tutte le cooperative, non solo quelle sociali.

Solo per queste ultime, però, è prevista l’applicazione della nuova aliquota Iva del 5 per cento. In particolare, viene previsto che alle citate prestazioni (articolo 10, primo comma, nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter del Dpr 633/1972) si applichi l’Iva con la nuova aliquota del 5%, a patto che siano rese ai soggetti indicati nel numero 27-ter e non più a quelli dell’abrogato n. 41-bis, tabella A, parte II del Dpr 633/1972, da cooperative sociali e loro consorzi (sono escluse dall’Iva del 5% le altre coop, le quali dovranno applicare sempre l’aliquota del 22%), in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale (non quelle prestate direttamente). Quindi, non potranno applicare la percentuale del 5%, ma useranno quella ordinaria del 22%, le cooperative non sociali e non onlus (a meno che non si tratti di un’operazione oggettivamente esente per l’articolo 10 del Dpr 633/1972).

Esenzione Iva limitata

Il Ddl di Stabilità 2016, infine, prevede anche che venga abrogata la facoltà, prevista solo per le cooperative sociali (onlus di diritto), di optare per l’esenzione da Iva per le suddette prestazioni, rese in appalto. Il regime di esenzione Iva, quindi, rimarrà solo per le prestazioni rese direttamente nei confronti del fruitore del servizio, da parte delle cooperative qualificate come onlus (comprese quelle sociali che lo sono di diritto).

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