Norme & Tributi

Un cambio di linea che lascia disorientati

  • Abbonati
  • Accedi
l’analisi

Un cambio di linea che lascia disorientati

Per la terza volta le Sezioni unite intervengono sul tema del contraddittorio preventivo. Non risultano altre questioni che hanno richiesto ben tre interventi del massimo consesso della Cassazione a un ritmo di uno ogni dieci mesi. Ora i giudici, consapevoli della singolarità della vicenda, si sforzano a illustrare le ragioni per le quali le contraddizioni emerse in due anni in seno all'alto consesso in realtà non sarebbero tali.

Nella sentenza 19667/2014 sembrava definitivamente affermato il principio secondo cui, per tutte le attività di controllo, era obbligatorio un confronto preventivo pena la nullità dell'atto impositivo. Ora si giunge a conclusioni differenti: non esiste nel nostro ordinamento un diritto al contraddittorio preventivo. Si introduce così una incredibile distinzione tra tributi di serie A (i tributi armonizzati) e di serie B (non armonizzati). Sfugge all'alto consesso che l'atto impositivo è unico e riguarda tutti i tributi: così per la parte Iva esisterà il diritto al contraddittorio, per le imposte dirette, invece, nessun diritto. Si introduce poi un surrettizio giudizio incidentale volto a verificare le conseguenze ove vi fosse stato il contraddittorio prima dell'emanazione dell'atto. È evidente che, aldilà della condivisiblità dell'interpretazione delle Sezioni unite, resta il disorientamento degli operatori. La sensazione è di una continua ricerca della condivisione delle ragioni dell'amministrazione, la quale probabilmente, con un piccolo sforzo, avrebbe invece fatto un ulteriore salto di qualità nel decantato rapporto fisco –contribuente.

© Riproduzione riservata