Norme & Tributi

Calamità con doppio regime

  • Abbonati
  • Accedi
Legge di stabilità/1

Calamità con doppio regime

In caso di eventi calamitosi, la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi avverrà senza applicazione di interessi; inoltre viene prevista la rateizzazione per i tributi non sospesi sempre a favore dei contribuenti colpiti da avversità di vari genere. Lo prevede un emendamento presentato dal Governo al Ddl stabilità 2016.
Importante osservare che la disposizione viene introdotta a regime e quindi sarà applicata sempre e comunque. L'emendamento si inserisce nell'articolo 9 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), il quale prevede che, in presenza di eventi calamitosi, il l'Economia, con proprio decreto, rimette nei termini i contribuenti interessati nel caso in cui il tempestivo adempimento degli obblighi tributari sia impedito per cause di forza maggiore.

In questi casi l'Economia può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati ad eventi eccezionali ed imprevedibili.
La futura disposizione considera due ipotesi. In primo luogo viene regolato il caso in cui i tributi siano stati sospesi con provvedimento ministeriale, come dalla norma sullo statuto del contribuente; in questo caso la ripresa dei versamenti avviene senza applicazione degli interessi di sanzioni e oneri accessori relativi al periodo della sospensione. Il versamento potrà avvenire anche mediante rateizzazione, in un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.

Ovviamente sarà necessario un decreto ministeriale per definire modalità e termini della ripresa dei versamenti tenendo conto anche del periodo della sospensione.
Un ulteriore comma regola l'ipotesi dei contributi non sospesi né differiti. Qualora i contribuenti siano residenti, oppure abbiano la sede legale od operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento stesso, possono richiedere la rateizzazione fino ad un massimo 18 rate mensili di pari importo per i tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Ipotesi che si presenterà quando, nonostante l'evento calamitoso, in forza dello statuto del contribuente, il ministero non abbia ritenuto opportuno sospendere i termini per il versamento dei tributi. Quindi ci sarebbe comunque un alleggerimento nel versamento delle imposte e tasse nei periodi immediatamente successivi all'evento calamitoso. L'emendamento intende fissare un diritto a favore del contribuente interessato ad eventi eccezionali ed imprevedibili su due livelli: 1) rateizzazione in massimo 18 rate dei tributi che hanno ottenuto il provvedimento di sospensione; 2) automatismo nel diritto alla rateizzazione relativamente ai tributi da versare nei sei mesi successivi alla calamità.
Purtroppo l'Italia è spesso coinvolta in calamità neturali che giustificano ampiamente una disposizione a regime per i contribuenti sfortunati coinvolti negli eventi.

© Riproduzione riservata