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Mediazione con limiti in Dogana

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Mediazione con limiti in Dogana

  • –Andrea Taglioni

La revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, attuata con il decreto legislativo 156/2015, ha interessato anche il ruolo e l'attività contenziosa svolta dagli uffici dell'agenzia delle Dogane.

A questo proposito, l’Agenzia con la circolare 21/D del 24 dicembre 2015 fornisce una puntuale ricognizione di tutti gli aspetti concernenti le fasi amministrative e del contenzioso interessate dalle novità legislative e che hanno rilevanza nel rapporto tributario doganale.

Entrando nel merito dei chiarimenti, si rileva come le modifiche, con cui si è data nuova veste all’istituto dell’interpello che a quello ordinario aggiunge ora quelli probatorio, antiabuso e disapplicativo, trovano limitata applicazione ai tributi gestiti dalle Dogane.

Ciò in considerazione del fatto che il codice doganale comunitario e il regolamento di attuazione già disciplinano l’istituto dell’interpello per ciò che concerne le risorse proprie e tutti gli istituti previsti da queste fonti.

L’interpello interno differisce in maniera anche sostanziale rispetto a quello comunitario. Infatti, i regolamenti sovrannazionali prevedono una serie di condizioni per l’annullamento, la revoca e la modifica delle decisioni e delle informazioni già assunte e distinte cause di cessazione della validità di questi atti; inoltre, in ambito comunitario, non è previsto il silenzio-assenso.

Pertanto, l’interpello può essere avanzato per conoscere l’indirizzo interpretativo dell’ufficio in relazione a condotte e regolamenti di natura comunitaria e riferiti agli istituti doganali che non hanno riflessi sulle risorse proprie.

Anche gli interventi relativi al contenzioso tributario impattano sull’attività dell’agenzia delle Dogane, dove diverse sono le modifiche di interesse.

In particolare, l’assistenza tecnica, per le controversie relative ai tributi doganali, viene estesa agli spedizionieri doganali iscritti nell’albo.

Le novità in merito alle spese processuali, i cui criteri ispiratori si basano sul principio che le spese del giudizio seguono la soccombenza, chiamano gli uffici a un’attenta valutazione della pretesa tributaria, che deve essere abbandonata qualora sia manifestamente infondata.

Sulla riscrittura dell’istituto della conciliazione giudiziale, esperibile anche davanti alla Commissione tributaria regionale, l’Agenzia precisa che l’accordo non può avere a oggetto le risorse proprie tradizionali; le tasse di competenza delle autorità portuali possono, invece, essere oggetto di conciliazione.

La codificazione della possibilità di chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza in sede di appello o di ricorso in Cassazione presuppone che gli uffici delle Dogane domandino alla Commissione di subordinare il provvedimento sospensivo alla prestazione di adeguata garanzia a tutela dell’Erario.

L’altro argomento affrontato dall’amministrazione è legato alle novità introdotte in merito al pagamento delle somme in favore del contribuente sulla base di una sentenza non definitiva. A riguardo viene precisato che, per le somme eccedenti i 10mila euro e per le quali la restituzione è subordinata al rilascio della garanzia, gli uffici dovranno chiedere al giudice quest’ultima.

Tuttavia, per le risorse unionali e l’Iva all’importazione il rimborso, indipendentemente dall’importo o lo svincolo della garanzia, potrà avvenire solo con il passaggio in giudicato della sentenza.

Anche la modifica, che ha esteso e reso obbligatorio per tutte le liti fino a 20mila euro l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria, è stata oggetto di importanti precisazioni.

La circolare circoscrive l’operatività dell’istituto prevedendo che i tributi costituenti risorse sovrannazionali non possono essere oggetto di mediazione ma solo di reclamo, ad eccezione degli atti di irrogazione delle sanzioni che possono essere oggetto di mediazione e reclamo.

Le diverse e autonome strutture deputate all’esame e alla decisione delle istanze dovranno attentamente valutare le circostanze che rendono sostenibile, anche per il principio di economicità dell’azione amministrativa, i presupposti della pretesa.

A prescindere dalla conclusioni raggiunte, che devono essere comunicate e illustrate, l’accordo di mediazione perfezionato o l’eventuale rigetto non sono atti autonomamente impugnabili.

L’amministrazione ricorda infine che la sospensione della riscossione delle somme non opera per gli atti di reclamo che hanno come oggetto risorse proprie tradizionali, per le quali occorre il rilascio della garanzia fideiussoria.

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