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Rientro dei capitali, proroga tecnica solo per invii scartati

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Rientro dei capitali, proroga tecnica solo per invii scartati

Oggi è l’ultimo giorno previsto dal decreto legge 153/2015 per poter inviare istanze integrative, relazioni e documentazione a corredo della procedura di collaborazione volontaria prevista dalla legge 186/2014. Il provvedimento di proroga è entrato in vigore il 30 settembre 2015, ultimo giorno previsto dalla legge istitutiva della voluntary disclosure per aderire alla procedura di regolarizzazione dei capitali detenuti ma non dichiarati all’estero. Il Dl, convertito con modifiche dalla legge 187/2015, ha previsto una proroga per la presentazione delle domande di adesione alla procedura sino al 30 novembre e per l’invio delle dichiarazioni integrative, delle relazioni e della documentazione sino al 30 dicembre 2015.

Analizzando i numeri di adesione comunicati dal Mef sulla base delle informazioni fornite dall’agenzia delle Entrate si rileva che circa la metà delle domande presentate (su un totale di 123.000) sono state effettuate nel periodo di proroga. Questo conferma che solo da oggi in poi l’amministrazione sarà in grado di fornire la reale dimensione del fenomeno (capitali fiscalizzati e gettito reale). Il dato sarà arricchito anche dalle dichiarazioni integrative tardive del 2014 che almeno sulle attività estere soggette alla normativa sul monitoraggio sono state presentate dai contribuenti ieri (ossia entro il 29 dicembre) per usufruire, almeno per le sanzioni da monitoraggio, della disciplina sanzionatoria di favore prevista dal nuovo ravvedimento lungo introdotto dalla legge di Stabilità 2015 se la dichiarazione viene effettuata entro 90 giorni dal termine ultimo previsto per la dichiarazione dei redditi 2014 (30 settembre 2015).

Il termine per l’invio telematico del 30 dicembre è perentorio ma l’Agenzia recentemente ha ricordato la centralità della ricevuta di presentazione telematica, che funge da unica prova dell’inoltro. Pertanto “scaricare” la ricevuta di presentazione è fondamentale anche per verificare se l’istanza non sia stata “scartata” per problemi tecnici ovvero errori connessi alla compilazione dell’istanza integrativa o per il mancato riconoscimento dell’intermediario che effettua l’invio. Qualora si verificassero problemi del genere, si potrà effettuare nuovamente l’invio nei successivi cinque giorni lavorativi ovvero entro l’8 gennaio. Qualora la documentazione, infine, non fosse completa ben tre circolari delle Entrate soccorrono il contribuente. Già la prima circolare esplicativa dell’intera procedura (10/E 2015), infatti, (punto 9.2) evidenziava come un eventuale errore nella determinazione di tali valori così come una carenza nella produzione documentale, in buona fede, rilevati dall’ufficio nel corso dell’esame di documentazione e relazione accompagnatoria, non diano necessariamente luogo a effetti negativi sul prosieguo della procedura. Sarebbe, sempre secondo l’Agenzia, cura dell’ufficio, previo contraddittorio con la parte, tener conto dei dati rettificati o della documentazione di carattere esplicativo rispetto a quanto originariamente indicato nella richiesta. Il principio è stato ribadito nella successiva circolare 30/E (punto 2.1) e nell’ultima circolare 31/E (punto 2.2) dove si evidenzia che le carenze documentali in buona fede possono essere comunque sanate in sede di contraddittorio con l’ufficio e comunque prima dell’emissione del provvedimento di invito al contribuente che definisce la procedura.

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