
La legge di Stabilità per il 2016 (la 208/2015), pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre, ha rimandato di un anno il conguaglio da effettuarsi a gennaio per recuperare la differenza tra la perequazione riconosciuta a inizio 2015 (pari allo 0,30%) e quella definitiva (0,20%). Il 31 dicembre l’Inps ha pubblicato la circolare 210 sul rinnovo delle pensioni per il 2016.
Se non fosse intervenuta la legge di Stabilità (articolo 1, comma 288), da gennaio, i trattamenti pensionistici avrebbero subito una diminuzione legata a due fattori. Il primo, una tantum, dovuto al recupero della rivalutazione attribuita in misura superiore rispetto a quella spettante per tutto l’anno 2015, il secondo relativo all’adeguamento dell’importo mensile alla rivalutazione definitiva. Inoltre con il decreto ministeriale del 19 novembre 2015, è stato stabilito che la perequazione automatica, da attribuire in via previsionale per il 2016, è pari allo zero per cento. Ne deriva che gli importi calcolati come definitivi per il 2015 (e quindi un po’ più bassi di quelli incassati durante l’anno scorso) costituiscono anche il parametro di riferimento per il 2016. Sono fatti salvi i recuperi derivanti da debiti ad altro titolo che sono stati accertati durante le operazioni di rinnovo e che saranno trattenuti secondo le regole ordinarie.
Tuttavia gli assegni di importo ricompreso tra tre e sei volte il trattamento minimo subiranno un lieve aumento. Sono pertanto interessate le pensioni lorde mensili comprese tra 1.505,67 e 3.011,34 euro. Infatti con il Dl 65/2015, che ha sanato gli effetti derivanti dalla sentenza di incostituzionalità del Dl 201/2011 relativo al blocco della perequazione per il biennio 2012/2013 per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo, si è stabilito che per gli anni 2014 e 2015 sia riconosciuto un adeguamento parziale pari al 20% del tasso di inflazione registrato nel biennio 2012/2013 mentre, a decorrere dal 2016, l’aumento passa dal 20 al 50 per cento.
Da tale intervento sono escluse le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo perché hanno già goduto tempo per tempo di una perequazione piena, nonché quelle di importo superiori a sei volte il trattamento minimo perché ad esse il legislatore non ha riconosciuto nessun aumento, neppur parziale.
Nella circolare 210/2015 l’Inps precisa che le somme attribuite a titolo di rivalutazione (effetto Dl 65/2015) dal 2017 diventeranno parte integrante della pensione e formeranno oggetto di rivalutazione nella loro interezza, senza più distinguere la pensione “originaria” dagli effetti della sentenza di incostituzionalità. La perequazione è attribuita prendendo a riferimento tutti i trattamenti pensionistici che fanno capo allo stesso soggetto, sia quelli diretti sia quelli derivanti da prestazioni ai superstiti. Sempre il Dl 65/2015 ha stabilito altresì che ai fini dell’applicazione del meccanismo di rivalutazione si deve tener conto anche degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, come quelli corrisposti dal Senato, dalla Camera, nonché dalle Regioni.
Salvo proroghe, il 2016 sarà l’ultimo anno in cui sarà applicato il contributo di solidarietà (pari al 6/12/18 per cento) alle pensioni di importo superiore a 14 volte il trattamento minimo (91.343,98 euro) previsto dalla legge 147/2013. Inoltre dal mese di gennaio entra in vigore un’altra importante novità. Le pensioni saranno messe in pagamento il secondo giorno bancabile. Quindi la disponibilità è posticipata al 4 gennaio per le pensioni riscosse presso gli uffici postali e al 5 gennaio per quelle accreditate su conto corrente. Dal mese di febbraio le pensioni torneranno ad essere accreditate al 1° del mese, tranne se festivo. Nel caso in cui il 1° del mese dovesse cadere di sabato, gli accrediti su conto corrente bancario saranno posticipati al 3 (come accadrà a ottobre 2016).