
Ormai dovrebbe essere solo questione di settimane per l’approvazione definitiva della legge che introduce i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali: il testo è stato fissato quasi un mese fa dal Senato e ora attende solo l’ultimo via libera della Camera. Ma con il tempo si precisano meglio anche alcuni punti, sia deboli sia forti, che hanno accompagnato prima il dibattito tra gli esperti e poi anche quello parlamentare. Un punto debole riguarda l’accertamento dello stato di alterazione in chi guida sotto l’effetto di alcol o droghe. Un punto forte è invece l’eliminazione della sostanziale impunità che da nove anni era garantita a chi causa lesioni personali gravi o gravissime commettendo infrazioni stradali diverse dall’ebbrezza grave e dall’alterazione da droghe.
I problemi di accertamento su alcol e droghe nascono dal fatto che l’inasprimento delle pene che la nuova legge porta con sé non solo rischia di essere incostituzionale per disparità rispetto ad altri tipi di omicidio colposo aggravato (come quello con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro), ma alza anche la posta in gioco (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 ottobre). Per questo la difesa degli imputati (o perlomeno di quelli che potranno permettersene una agguerrita) farà emergere le incertezze scientifiche del sistema, che non a caso sono state ricordate e precisate in un recente studio della Scuola di specializzazione in medicina legale dell’Università di Trieste, compiuto proprio nell’ottica dell’introduzione dei nuovi reati stradali e delle relative, pesanti pene. Infatti, essi si configurano in presenza di guida in stato di ebbrezza grave o sotto alterazione da droghe.
Ma nel caso dell’alcol ci sono dubbi soprattutto sull’affidabilità degli etilometri, che desumono quanto ce n’è nel sangue sull’incerta base di quanto ce n’è nell’aria espirata: la correlazione tra le due misure non è fissa, ma varia secondo le caratteristiche del singolo individuo e secondo le condizioni in cui la persona si trova al momento del test. Per dare un’idea del problema, lo studio cita la nota perizia effettuata nel 2011 dall’Università di Pavia in sede giudiziaria, con cui si dimostrava che i valori rilevati dall’etilometro possono essere dal 10% al 27% superiori rispetto a quelli trovati nel sangue (che sono quelli che fanno testo).
Nel caso della droga, i problemi rilevanti sono legati innanzitutto al fatto che la normativa italiana considera non solo le sostanze classificate come stupefacenti, ma anche medicinali che hanno effetto sulle capacità di guida, come antidepressivi, antipsicotici, anticonvulsivanti, taluni antistaminici, anticinetosici, antinfiammatori non steroidei e antiipertensivi, che possono dare sedazione, sonnolenza, vertigini e disturbi della vista (possibili anche con alcuni colliri). Inoltre, l’insulina e gli ipoglicemizzanti orali possono dare crisi ipoglicemiche. Altro problema di accertamento legato alle droghe è la mancanza di protocolli seguiti universalmente. Ciò fa sì che, per esempio, i valori di “cut off” – in base ai quali si determina la positività o meno – non siano sempre quelli fissati dalle linee guida dei tossicologi forensi, ma talvolta siano quelli fissati dai costruttori degli apparecchi di misura.
Da tutto questo emerge che possono essere riconosciuti ubriachi o drogati anche conducenti che non sono in condizione di guidare, ma non avevano la volontà e nemmeno la consapevolezza di esserlo davvero. Dunque, persone distanti da quegli assassini quasi volontari cui la normativa sull’omicidio stradale è diretta.
Il punto forte della nuova legge è la correzione della svista contenuta nella legge 102/2006, che aveva inasprito le pene per chi causa lesioni personali gravi o gravissime in incidenti stradali, ma aveva lasciato inalterata su di esse la competenza del giudice di pace, che però non può applicare pene detentive. Una svista che fu subito segnalata dalla commissione giuridica dell’Automobile club di Napoli, le cui osservazioni furono confermate poco dopo dalla Prima sezione penale della Cassazione (sentenza n. 1294 del 29 novembre 2006, depositata il 18 gennaio 2007).
Dall’epoca, nonostante le ripetute segnalazioni, la normativa era rimasta invariata. E si stava per perdere anche l’occasione della nuova legge sull’omicidio stradale: solo all’ultimo passaggio in Senato è stata apportata una correzione.
In sostanza, da quando entrerà in vigore la nuova legge, la competenza passerà al Tribunale monocratico: le lesioni personali commesse violando norme stradali sono state “spostate” dall’articolo 590 all’articolo 590-bis del Codice penale, che non rientra nel raggio di azione del giudice di pace (fissato dall’articolo 4 del Dlgs 274/2000, anch’esso modificato dalla nuova legge per coordinarlo con essa).
La novità ha l’ulteriore effetto di razionalizzare il quadro, perché per tutte le altre violazioni stradali più gravi (dall’ebbrezza oltre 1,5 grammi/litro alla droga, fino alla guida senza patente) la competenza era già del Tribunale. Inoltre, il giudizio di fronte al Tribunale appare più adeguato ad analizzare questioni importanti come l’accertamento delle responsabilità per le lesioni riportate in un incidente: non è facile verificare il rapporto di causa-effetto tra l’infrazione (presunta) e il danno alle persone e, soprattutto per le lesioni gravi o gravissime, è problematico determinarne l’effettiva entità. Non va però dimenticato che l’allargamento delle competenze del Tribunale ne aumenta il carico di lavoro e quindi può causare più difficoltà a smaltire gli arretrati, con conseguenti rischi di prescrizione e giudizi poco accurati.
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