Norme & Tributi

Regolamento in vista per il calcolo della Tari

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Edilizia e Ambiente

Regolamento in vista per il calcolo della Tari

  • –Pasquale Mirto

Per ora è solo una bozza, ma se l’impostazione finale dovesse rimanere questa, il regolamento ministeriale che stabilisce i criteri per poter applicare la Tari puntuale renderebbe di fatto illegittima la maggior parte dei sistemi di tariffazione puntuale oggi applicati dai Comuni e dai loro gestori.

A causa del vuoto normativo che si protrae da anni, ogni gestore si è scritto un proprio sistema e ciò ha portato a livelli di tariffazione significativamente diversi da Comune a Comune. Peraltro, nella generalità dei casi, le metodologie adottate si basano principalmente su sistemi di misurazione presuntivi e quindi molto lontani dal realizzare una forma di prelievo che abbia quel minimo di corrispettività che giustifica l’applicazione dell’Iva. Basta rileggere i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 238/2009, che ha dichiarato la Tia un tributo, per capire che in realtà difficilmente si potrà arrivare a sistemi che autorizzano un prelievo di natura corrispettiva, visto che all’utente non è data comunque la possibilità di sganciarsi dal servizio pubblico e che esiste una quota significativa di servizi indivisibili.

Quanto alla Tari, il comma 667 della legge 147/2013 prevedeva l’emanazione entro il 1° luglio 2014 di un decreto per definire i «sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo» finalizzati ad attuare un modello di tariffa commisurata al servizio reso. In altri termini, in assenza di veri e propri sistemi di misurazione di tutti i rifiuti conferiti, il legislatore ha previsto la possibilità di adottare metodologie che attraverso stime dei rifiuti conferiti autorizzano comunque l’applicazione della Tari corrispettiva, incassata direttamente dal gestore.

Dopo due anni e mezzo, il ministero dell’Ambiente ha prodotto una bozza del regolamento che sicuramente avrà il pregio di mettere ordine nella confusione applicativa attuale, anche se in realtà autorizza l’utilizzo della Tari corrispettivo anche con la sola misurazione del rifiuto indifferenziato, che potrà essere effettuata con pesatura o con il sistema dello svuotamento “vuoto per pieno”, considerando presuntivamente che a volumi di 100 litri corrispondono 8-12 kg di rifiuti.

Il regolamento è molto importante perché correttamente detta criteri di addebito della parte variabile della tariffa rifiuti esclusivamente collegati alla quantità di rifiuti conferiti, contrariamente ai sistemi oggi in uso che sono di natura mista: infatti addebitano la quota variabile della tariffa in parte in base a un quantitativo presuntivo di conferimento minimo “obbligatorio” e in parte in base ai rifiuti effettivamente conferiti, sistemi questi che ovviamente di corrispettivo hanno ben poco.

Altra novità importante è che la quota fissa della tariffa dovrebbe continuare a rimanere collegata alla superficie occupata dall’utenza, sia essa domestica che non domestica. Anche in questo caso vengono messi in discussione i sistemi oggi in uso in diverse realtà territoriali che prevedono per le utenze non domestiche il riferimento a classi di superfici e non alla superficie effettiva.

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