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Il cartello «sana» l’autovelox nascosto

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tribunale di caltanissetta

Eccesso di velocità, multa valida anche in caso di autovelox nascosto

La multa per eccesso di velocità è valida anche in caso di autovelox non visibile dalla strada. A patto, però, che la postazione sia stata segnalata con cartelli o dispositivi luminosi. Lo afferma il Tribunale di Caltanissetta (giudice Andrea Gilotta) in una sentenza dello scorso 25 novembre. Una pronuncia particolare, perché interpreta in maniera inedita l’altro requisito di “trasparenza” che l’articolo 142, comma 6-bis, del Codice della strada affianca a quello della presegnalazione: la visibilità, qui riferita proprio alla segnaletica di preavviso e non alla postazione in cui si trova il misuratore, come invece si legge nella “direttiva Maroni” che dal 14 agosto 2009 chiarisce tutta la normativa sui controlli di velocità.

La controversia scaturisce da un verbale della Polizia municipale per eccesso di velocità su strada urbana. Il giudice di pace aveva rigettato la richiesta di annullamento; così il conducente ha presentato appello, lamentando che la sentenza non aveva trattato della visibilità dell’autovelox.

Il comma 6-bis dispone che le postazioni di rilevamento velocità devono essere «preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi». Per il giudice, «la “segnalazione” e la “visibilità” devono caratterizzare non già la postazione dell’autovelox in sé, intesa in senso fisico - ossia quale insieme di personale e mezzi preposti al controllo del traffico - quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale». Ciò per la lettera della legge, che pone i cartelli e i dispositivi di segnalazione «in posizione di strumentalità rispetto alla prescritta segnalazione delle postazioni di controllo»; ma anche per lo scopo della norma, che è quello - ricorda il giudice, citando la sentenza 5997/2014 della Cassazione - «di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare».

Peraltro, una diversa interpretazione - prosegue il Tribunale - finirebbe per spiegare la visibilità «in termini affatto soggettivi»; come, per esempio, nel caso di una postazione collocata in modo «da essere astrattamente visibile dalla carreggiata e tuttavia resa di fatto “nascosta” dalle particolari condizioni ambientali o metereologiche». Di conseguenza, per la validità del verbale basta che l’autovelox sia adeguatamente segnalato secondo quanto prescritto dal Codice della strada, «essendo irrilevante - conclude il giudice - l’ulteriore visibilità della postazione di controllo in sé».

Né - aggiunge il Tribunale - c’è una distanza minima tra i segnali stradali e l’autovelox. Infatti, l’articolo 2 del Dm 15 agosto 2007 dispone che tali segnali debbano essere installati «con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento».

Nel caso in esame, la presenza della postazione (sebbene non del tutto percepibile perché collocata in una piazzola di sosta «delimitata da una fitta vegetazione») era adeguatamente segnalata; inoltre, l’appellante, per la velocità non elevata (rilevata in 66 km/h), era stato posto nelle condizioni di adattare «per tempo la propria condotta di guida».

La sentenza non fa cenno al fatto che la direttiva emanata dal ministero dell’Interno il 14 agosto 2009, al punto 7.1, prescrive che le postazioni «fisse» (cioè con apparecchio installato in permanenza per funzionare in assenza di agenti) siano rese visibili con un’«opportuna colorazione» o col segnale che indica il corpo di polizia, mentre per quelle «mobili» (cioè quelle temporanee presidiate) occorre ci sia un veicolo di servizio coi colori istituzionali o un’auto-civetta con lampeggiante blu o col segnale del corpo. È possibile che queste regole non fossero menzionate neanche nel ricorso del trasgressore.

Nonostante queste disposizioni, il problema della visibilità si pone ancora oggi. Anche in casi che hanno coinvolto un numero elevatissimo di persone, come quello delle postazioni fisse installate dal marzo 2014 a Milano: sono presegnalate, ma nere e senza alcun simbolo.

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