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Regime dei minimi o forfettario? Le risposte degli esperti

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Regime dei minimi o forfettario? Le risposte degli esperti

Il regime forfettario di determinazione del reddito potrà essere applicato dal 2016 anche dai contribuenti che negli anni precedenti abbiano optato per un regime fiscale o contabile diverso. L'importante chiarimento è stato fornito dalla agenzia delle Entrate in occasione della manifestazione Telefisco 2016. Il regime forfetario introdotto dalla legge 190/2014 è l'unico vigente dal 2016 per le persone fisiche che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo iniziate da quest'anno.

Si ricorda che tale regime è consentito in presenza di alcuni requisiti di accesso, quali per esempio l'aver conseguito nell'anno precedente un ammontare di ricavi o compensi in misura non superiore a quello indicato nella tabella allegata alla legge finanziaria dello scorso anno e modificata dal comma 111 della legge 208/2015. Trattandosi del regime naturale, i soggetti che nel 2015 hanno rispettato i requisiti di accesso dal 2016 possono applicare il regime forfetario.
L'agenzia delle Entrate ha esaminato due casi in cui il contribuente nel 2015 ha applicato il regime dei contribuenti minimi (articolo 27 del Dl 98/2011) frutto di una opzione da comunicare nel rigo VO34 del quadro della dichiarazione Iva 2016 (da allegare al modello Unico 2016) oppure un altro regime contabile come ad esempio quello semplificato (Dpr 600/1973), pur avendo realizzato nel 2014 un ammontare dei ricavi inferiore a quello previsto per l'ammissione al regime forfetario.

Trattandosi di opzioni scatterebbe il vincolo triennale di cui al Dpr 442/97. Le Entrate sostengono che rilevano le modifiche fiscali introdotte dal 2016; si tratta infatti della misura dell'imposta sostituiva per le nuove attività, il periodo minimo di applicazione, la tassazione agevolata ora fissato per cinque anni anche nel regime forfetario. Per queste ragioni l'Agenzia sostiene che, per chi ha esercitato l'opzione anche mediante comportamenti concludenti, non si applica il vincolo triennale ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto n. 442.

Possiamo quindi avere le seguenti situazioni:
1 - contribuente che ha iniziato la attività negli anni precedenti applicando il regime dei contribuenti minimi; questo contribuente può transitare nel regime forfetario ed applicare per gli anni mancanti al quinquennio l'imposta sostitutiva del 5%. Questo passaggio è comunque vantaggioso in quanto nel regime forfetario il reddito si determina con un coefficiente e quindi non rilevano i costi, i contributi previdenziali sono ridotti del 35% ed il regime si applica per l'intero anno anche in caso di superamento del limite di ricavi nel corso del periodo di imposta. Ha interesse a rimanere nel regime dei minimi chi è giovane, in quanto lo può mantenere fino al trentacinquesimo anno di età.
2 - contribuente che nel 2015 si è collocato in regime di contabilità semplificata avendo realizzato nell'anno precedente un ammontare di ricavi non superiore ai limiti per l'ammissione al regime semplificato. In questo caso l'opzione sarebbe vincolante per altri due anni ma il contribuente può transitare nel regime forfetario; in questo caso deve essere effettuata la rettifica della detrazione Iva.

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