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Procedura «ad hoc» per la revisione

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Procedura «ad hoc» per la revisione

Per consentire la richiesta di revisione della rendita catastale alle imprese interessate dall’esenzione Imu-Tasi per gli «imbullonati», l’agenzia delle Entrate ha reso disponibile un aggiornamento (versione 4.00.3) della procedura Docfa , già disponibile sul sito dell’Agenzia.

La nuova versione, oltre a soddisfare l’adempimento per le imprese, porta una serie di importanti novità. In primo luogo, individua la sottocategoria degli «immobili a destinazione speciale», istituisce un nuovo tipo di documento per gli “ex imbullonati” e identifica le «entità tipologiche di costruzioni ed aree» nella compilazione dell’elaborato planimetrico cosiddetto «corpo di fabbrica» per una migliore individuazione della specifica tipologia edilizia afferente ad un singolo corpo edilizio tra quello realizzati su uno stesso lotto edificato. Introduce poi l’obbligo di determinare la superficie catastale delle dichiarazioni afferenti la ripresentazione di planimetrie mancanti. Chiudono il quadro delle novità alcuni adeguamenti di carattere generale e la produzione della dichiarazione in formato Pdf/A utile alla conservazione sostitutiva a norma invece di quella cartacea.

Come stabilito dalla norma e illustrato con la circolare n. 2/E, i soggetti interessati alla riduzione della rendita sono tenuti a presentare un documento di aggiornamento catastale con il quale sarà formulata una nuova rendita proposta. Si tratterà di un documento di aggiornamento in variazione e, per consentire l’individuazione, occorre selezionare la tipologia di documento, codificata: «Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1. comma 22, L. n. 208/», codifica che aggiunge alle altre sei preesistenti.

Ciò consentirà l’inserimento in automatico negli atti catastali della causale «Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015», a seguito della registrazione nella banca dati della dichiarazione di aggiornamento. L’annotazione sarà visibile in visura

Purtroppo, non essendo previste semplificazioni, dovrà essere allestito un documento completo (come se si trattasse di un nuovo accatastamento), quindi occorrerà predisporre e allegare le planimetrie catastali (anche se non variate rispetto a quelle già depositate in catasto), dei modelli descrittivi dei beni e della valutazione delle opere nel loro complesso, secondo gli usuali criteri, cioè come se si presentasse una pratica “ora per allora”. Per allora si intende, al massimo, come chiaramente specificato nella circolare, il 1° gennaio 2016 perché la nuova norma non è di interpretazione autentica.

Sulle modalità di valutazione della rendita, la circolare chiarisce che, in relazione a quanto non diversamente specificato, rimangono applicabili tutte le precedenti disposizioni in materia e in particolare, per i profili tecnico-estimativi, quelle indicate dalla circolare 6/2012, con la sola esclusione del paragrafo 3 sulle componenti immobiliari oggetto di stima catastale.

Dal punto di vista operativo, ai fini valutativi è bene fare riferimento alla precedente dichiarazione, agli esiti dell’eventuale rettifica della rendita proposta eseguita dall’ufficio e all’eventuale risultanza del contenzioso passato in giudicato sulla stessa rendita. In questo quadro, nella nuova dichiarazione di variazione si potranno dare per consolidate eventuali valutazioni pregresse condivise di componenti che dovranno rimanere nella determinazione della rendita catastale, mentre per gli impianti da escludere non hanno più alcun rilievo eventuali punti di dissenso sull’entità dei valori tra dichiarante e ufficio. In ogni caso la nuova dichiarazione potrà correggere eventuali erronee precedenti indicazioni. Le Entrate avranno 12 mesi per validare o rettificare la rendita proposta.

La precedente versione Docfa potrà essere utilizzata fino al 31 marzo, ma non per le pratiche concernenti lo scorporo dei macchinari. Sembra poi evidente che le nuove dichiarazioni di immobili produttivi o successive variazioni di unità immobiliari, già sgravate dell’incidenza degli “imbullonati”, saranno pratiche catastali ordinarie.

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