Norme & Tributi

Mobili per gli under 35, nel dubbio via al bonifico

  • Abbonati
  • Accedi
Fisco & Contabilità

Mobili per gli under 35, nel dubbio via al bonifico

  • –Franco Roscini Vitali

Giovani coppie e bonus arredi:

la data di acquisto dell’immobile

Il nuovo bonus arredi, prorogato per tutto il 2016, estende alle giovani coppie che acquistano una casa da destinare ad abitazione principale la detrazione del 50% sulle spese per acquisti di mobili, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 per arredare la casa stessa. A partire da che data devono aver acquisito l’abitazione i due giovani? Nel 2016 o anche negli anni precedenti?

La norma non ha definito quando deve essere perfezionato l’acquisto dell’immobile dalle giovani coppie, mentre precisa che le spese per gli arredi devono essere sostenute nel 2016. Pare quindi ragionevole estendere l’agevolazione anche a chi ha acquistato l’immobile in anni precedenti e acquista i mobili nel corso del 2016, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti. In attesa di una conferma ufficiale, si consiglia ai contribuenti potenzialmente interessati di pagare i mobili con bonifico “parlante” indicando nella causale del bonifico quella per le ristrutturazioni edilizie (modalità già ammessa dall’Agenzia per l’altro bonus mobili, quello abbinato al recupero edilizio).

Giovanni Grimaldi

Le detrazioni per i lavori

sull’abitazione in leasing

Per l’acquisto della prima casa in leasing, oltre alle agevolazioni Irpef previste (detrazione del 19% dell’importo dei canoni) spettano anche le detrazioni fiscali per risparmio energetico, ristrutturazione e manutenzione straordinaria nel caso in cui “l’acquirente” voglia fare questo tipo di intervento, una volta stipulato il contratto di leasing?

Se la spesa è sostenuta direttamente dall'utilizzatore ci si dovrebbe rifare alla regola generale per cui il contribuente deve possedere o detenere «sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi». Con un'affermazione applicabile sia al 36-50% che al 55-65%, la circolare 24 febbraio 1998, n. 57, paragrafo 2, inserisce tra possibili beneficiari anche l'inquilino, il comodatario e l'assegnatario di alloggi: è quindi ragionevole ritenere che possa essere compreso l'utilizzatore nel caso di contratto di leasing, anche se sarebbe opportuna una conferma delle Entrate sul tema. Naturalmente, non essendo titolare del diritto reale, l'utilizzatore dovrebbe ottenere l'autorizzazione all'intervento da parte del concedente.
L'altra ipotesi che potrebbe porsi è che la spesa sia sostenuta dal concedente. In questo, relativamente alla detrazione del 55-65% sul risparmio energetico, il decreto edifici (Dm 19 febbraio 2007, articolo 2, comma 2) stabilisce che il beneficio fiscale compete anche nell'ipotesi in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di leasing. In tal caso, afferma il Dm, la detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente, non rilevando, pertanto, i canoni di leasing addebitati al soggetto utilizzatore. Si tratta di un chiarimento dettato pensando a un utilizzatore che è un'impresa, ma è applicabile anche per i leasing stipulati (anche prima del 2016) alle persone fisiche. Resta da chiedersi se questo principio possa valere anche per il 36-50% sugli interventi per il recupero del patrimonio edilizio: su questo aspetto specifico non ci sono norme o chiarimenti delle Entrate, e il Dm 19 febbraio 2007, è “nato” specificamente per il 55 per cento.

Luca De Stefani

Iva, la nota di variazione

è applicabile ai regimi speciali

Vorremmo sapere se le note di variazione, previste in caso di fallimento o di procedure concorsuali a carico del debitore, siano ammesse anche nel caso in cui i beni venduti siano stati assoggettati al regime dell’Iva alla fonte (articolo 74, lettera c), previsto per i libri.

In linea di principio, l’emissione della nota di variazione non appare preclusa. Al riguardo, si fa notare che, nella circolare 24 dicembre 1997, n. 328, par. 7.5.3, in relazione al regime monofase dell’editoria con il metodo delle “copie vendute”, è stata ammessa la possibilità di ricorrere alla variazione in base all’articolo 26 del decreto Iva, con la precisazione che essa è attuabile solo dall’editore (unico vero soggetto passivo in questo regime). La circolare si riferisce espressamente alla restituzione di copie già cedute, ma sono richiamati, più in generale, gli eventi previsti dall’articolo 26.

Massimo Sirri

Maxiammortamento anche

per l’auto del professionista

Il bonus per i maxiammortamenti si applica anche a un professionista che acquista l’auto da utilizzare nella propria attività?

L’agevolazione spetta anche agli esercenti arti e professioni. Occorre naturalmente che l’auto acquistata sia nuova e che siano rispettate le altre condizioni previste dall’articolo 164 del Tuir.

Roberto Lugano

Il costo maggiorato del bene

non incide sulla manutenzione

Il maggior valore dei beni conseguente al maxiammortamento rileva anche ai fini del plafond delle spese di manutenzione, oppure in quel caso bisogna considerare il costo originario?

La norma prevede che il maggior costo esplichi effetti con esclusivo riferimento ad ammortamenti e a canoni di leasing. Ne consegue che nella determinazione del plafond per la deduzione delle spese di manutenzione si debba considerare solo il costo originario del bene, senza applicare alcuna maggiorazione.

Roberto Lugano

Spese funebri 2015 da inviare

entro il 28 febbraio

La prima scadenza dell’invio delle spese funebri per il 730 precompilato è il 28 febbraio 2016 per l’anno d’imposta 2015?

Il decreto approvato dal ministro dell’Economia e delle finanze lo scorso 13 gennaio obbliga i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri a partire dai dati relativi al 2015, a trasmettere all’agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno una comunicazione contenente l’ammontare delle spese sostenute in dipendenza della morte di persone nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso, con l’indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.

Luciano De Vico

La nullità dell’accertamento

va eccepita in primo grado

La nullità prevista dal Codice civile può essere eccepita senza termini di decadenza, in qualunque grado di giudizio ed essere anche rilevata d’ufficio dal giudice. Questa regola vale anche per le nullità degli avvisi di accertamento?

No, perché la nullità dell’avviso di accertamento si iscrive nelle regole generali di nullità dell’atto amministrativo, ed è specificamente prevista dall’articolo 61 del Dpr 600/73, in base al quale questa eccezione può essere fatta valere solo nel ricorso di primo grado.

Raffaele Rizzardi

La perdita può portare

l’imposta evasa sotto il penale

A seguito di un accertamento a una società, viene ripresa a tassazione una base imponibile la cui imposta evasa supera la soglia penale. Tuttavia, la società in quell’esercizio è in perdita e, pertanto, computando il valore negativo, la base imponibile da tassare in realtà è minore, con l’effetto che l’imposta evasa scende sotto la soglia penale. Il reato è comunque commesso?

Fino al 21 ottobre 2015, il reato sarebbe stato comunque commesso poiché l’imposta evasa da considerare era quella teorica derivante dalla violazione contestata. Il Dlgs 158/15 ha modificato il concetto di imposta evasa prevedendo che per il relativo calcolo, ai fini della configurabilità dei reati tributari, sia necessario scomputare le perdite eventualmente conseguite nell’esercizio ovvero quelle pregresse spettanti e utilizzabili. Ne consegue che l’imposta evasa è ora quella effettiva dopo il computo delle perdite stesse. Pertanto se a seguito delle perdite la base imponibile è minore e l’imposta evasa scende sotto la soglia, il reato non è (più) commesso.

Antonio Iorio

Gli oneri pluriennali del mutuo

e l’impatto sul bilancio 2016

Se abbiamo già registrato oneri pluriennali di un mutuo a stato patrimoniale, nel bilancio 2016 dobbiamo stornarli e farli impattare sul conto economico?

No, la valutazione al costo ammortizzato può non essere applicata ai crediti e debiti sorti prima del 2016 e che già sono in bilancio.

Franco Roscini Vitali

© RIPRODUZIONE RISERVATA