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Agevolazioni prima casa, non contano i metri quadri

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Agevolazioni prima casa, non contano i metri quadri

I criteri per i benefici fiscali sulla prima casa in vigore dal 2014 valgono anche per il passato. La classificazione catastale prevale sulle vecchie regole del 1969. La casa che rientra nella categoria A/2 non è di lusso e, pertanto, può fruire dei benefici “prima casa”, a prescindere dal fatto che l’immobile è superiore ai 240 metri quadrati, limite oltre il quale, in base ai criteri del decreto del 1969, era esclusa l’agevolazione. È questo, in sintesi, quanto deciso dalla Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza n. 4449/1/15. Ecco i fatti.

L’ufficio dell’agenzia delle Entrate di Roma, con un atto di rettifica e liquidazione, revoca le agevolazioni prima casa a un contribuente che aveva acquistato un immobile nel 2008. Per l’ufficio, il contribuente non aveva diritto alle agevolazioni perché l’immobile aveva le caratteristiche di “casa di lusso”. Anche l’agenzia del Territorio aveva supportato la decisione dell’ufficio in quanto aveva stimato che l’immobile aveva una superficie complessiva di 308,65 metri quadrati, cioè superiore al limite di 240 metri quadri oltre il quale era esclusa l’agevolazione prima casa. Contro l’atto di revoca delle agevolazioni il contribuente presenta ricorso, chiedendo l’annullamento dell’atto. Il ricorso viene respinto dalla Ctp di Roma. Contro la sentenza, il contribuente propone appello per chiederne la riforma. Nell’appello, il contribuente rileva, in particolare, la mancata applicazione del principio dell’abolitio criminis in relazione all’articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.

Per i giudici tributari di secondo grado, l’appello del contribuente deve essere accolto per la ragione che si deve tenere conto del predetto articolo 10 del decreto legislativo 23/2011, a seguito del quale la materia è stata totalmente innovata avendo, tale provvedimento «modificato i criteri di individuazione delle classi degli immobili ai fini dell’imposta di trascrizione riportando tutto alla categoria catastale». Ciò è stato confermato dalla stessa agenzia delle Entrate, che, nella circolare 2/E del 2014, al paragrafo 1.3, afferma che «a decorrere dal 1° gennaio 2014, … l’applicabilità delle agevolazioni prima casa risulta vincolata, ai fini dell’imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile e non più alle 13 caratteristiche individuate dal decreto del ministro dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969, così come previsto dall’articolo 1, quinto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, nella formulazione applicabile fino al 31 dicembre 2013».

Nel caso in esame, anche se l’acquisto dell’immobile è del 2008, deve essere rispettato il principio di abolitio criminis secondo il quale «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile».

In conclusione, le regole per le agevolazioni fiscali sulla casa in vigore dal 2014 valgono anche per il passato, e la classificazione catastale prevale sui vecchi criteri del 1969. Considerato che la casa in oggetto, di categoria A/2, è “non di lusso”, il contribuente ha diritto alle agevolazioni e l’atto dell’ufficio deve essere annullato.

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