Norme & Tributi

Utili, certificazione al rush finale

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Diritto

Utili, certificazione al rush finale

  • –Luca De Stefani

Scade domani la consegna delle certificazioni degli utili, corrisposti nel 2015 ai soci di società e già assoggettati ad Ires. Si tratta del modello Cupe (certificazione degli utili e dei proventi equiparati), che è “cosa” diversa rispetto al modello CU, il quale va consegnato, sempre entro domani, ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai percettori di redditi di lavoro autonomo, di provvigioni e di redditi diversi.

La scadenza del 29 febbraio 2016 (quest'anno, il 28 febbraio cade di domenica) riguarda, in generale, tutti i soggetti Ires, residenti e non, che hanno corrisposto nell’esercizio precedente (principio di cassa) utili già tassati ad Ires e assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto, in sede di distribuzione, ovvero non sono assoggettati ad alcuna ritenuta.

Sono esclusi dal modello Cupe, quindi, gli utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26%, per le distribuzioni a soci persone fisiche, non imprenditori, di dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate, ovvero gli utili derivanti dalle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa e assoggettati all’imposta sostitutiva dell’articolo 27-ter, Dpr n. 600/73.

La partecipazione a un soggetto Ires è considerata: qualificata se rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% in caso di titoli negoziati in mercati regolamentati) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate) (articolo 67, lettera c, Tuir; circolare 10 dicembre 2004, n. 52/E, paragrafo 2.2.1); non qualificata se rappresent a una percentuale pari o inferiore al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate) e comunque rappresenta diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria pari o inferiori al 20% (2% in caso di titoli negoziati in mercati regolamentati).

È sufficiente che sia superato uno solo dei due limiti, perché la partecipazione sia considerata qualificata. Ad esempio, se nel 2015 una Srl ha pagato dividendi a soci persone fisiche, non imprenditori, devono essere certificati solamente quelli per le partecipazioni qualificate e non anche quelli pagati a soci con quote non qualificate. Solo questi ultimi, infatti, sono stati assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%, applicata sul 100% dell'importo pagato, e non fanno sorgere alcun obbligo dichiarativo in Unico o nel 730. Gli utili corrisposti dalla Srl ai soci persone fisiche, non imprenditori, con partecipazione qualificata, invece, devono essere certificati e inclusi nel reddito complessivo del socio nella misura del 49,72% del loro ammontare (40%, se prodotti dalla società distributrice fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007). In alternativa al modello Unico, per dichiarare questo reddito è possibile utilizzare anche il 730, se sono rispettati i relativi requisiti.

In presenza di utili prodotti dalla società in anni diversi, cioè prima o dopo la fine del 2007, gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino al 2007, concorrendo a formare il reddito complessivo del socio nella misura del 40%, nei casi in cui non sia applicabile la ritenuta a titolo d'imposta del 26% o l'imposta sostitutiva (articolo 1, comma 2, decreto ministeriale 2 aprile 2008).

La certificazione degli utili va rilasciata anche per le distribuzioni di riserve di capitale (come, ad esempio, quelle di sovrapprezzo di emissione delle azioni o quote e quelle formate con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale), nel caso in cui siano fiscalmente riclassificate come utili o riserve di utili (indipendentemente dalla delibera assembleare), in base alla presunzione contenuta nell'articolo 47, comma 1, Tuir (circolare 16 giugno 2004, n. 26/E, non per i versamenti in conto futuro aumento di capitale secondo la norma di comportamento n. 162 del gennaio 2006 dell’Associazione Dottori Commercialisti). Questa regola non vale nel caso in cui vi sia la coesistenza di riserve di utili generate da trasparenza fiscale e riserve di utili senza trasparenza.

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