Norme & Tributi

No all’Irap per il commercialista se amministratore, sindaco o…

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No all’Irap per il commercialista se amministratore, sindaco o revisore

Non pagano l’Irap gli amministratori, i revisori e i sindaci di società per i compensi percepiti senza che si possa ravvisare l’autonoma organizzazione per il solo fatto di lavorare in “studio professionale”. In ogni caso l’imposta è dovuta dal commercialista solo in caso di capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella dell’attività intellettuale supportata dai beni strumentali tipici e comunque limitatamente all’eccedenza (surplus). Così la Cassazione, sesta sezione civile, n. 4246/16.
Il caso
Un commercialista, con incarichi di amministratore, revisore e sindaco, aveva richiesto a rimborso l’Irap pagata dal 2003 al 2009. L’amministrazione non gli aveva risposto ed egli aveva quindi presentato ricorso in Ctp per chiedere l’annullamento del silenzio rifiuto e il riconoscimento del proprio credito. In primo luogo, i compensi professionali per incarichi di amministratore, revisore e sindaco non scontano Irap perché esclusi dal primo comma dell’articolo 49 (ora 53) del Tuir. In secondo luogo, lo svolgimento di queste funzioni è attività diretta e personale senza utilizzo di beni strumentali particolari e/o di collaboratori.
La posizione dell’amministrazione
L’Amministrazione si è opposta. Intanto i compensi per le attività di amministratore, sindaco o revisore di società, sono riconducibili ai redditi di lavoro autonomo per connessione con l’attività di commercialista e dunque rilevano ai fini Irap laddove questi sia dotato di autonoma organizzazione. Poi non può essere esclusa la presenza di autonoma organizzazione solo in base alla mera descrizione dell’attività esercitata.
Ma la Ctp ha accolto la tesi del contribuente costringendo l’amministrazione a proporre appello, ma senza esito. L’amministrazione ha poi voluto rivolgersi alla Cassazione.
La Cassazione
Ma anche la Corte ha sconfessa le sue difese per i seguenti motivi:
a) l’attività del professionista è esclusa dal tributo quando non vi è autonoma organizzazione e questo requisito sussiste solo se il lavoratore autonomo impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. Ciò perché solo la capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista sconta l’imposta per l’eccedenza di quanto conseguito grazie alla struttura organizzativa esterna rispetto all’attività intellettuale esercitata con il proprio know-how e gli strumenti indispensabili;
b) il commercialista che svolge attività di amministratore, revisore e sindaco di società non è pertanto soggetto Irap per il reddito netto di queste funzioni in quanto è soggetto al tributo solo l’incremento potenziale dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata del lavoro personale. Ciò perché per l’assoggettamento a Irap non basta che il commercialista svolga l’attività presso uno “studio professionale” – associato o meno - poiché tale presupposto non integra ex se il requisito dell’autonoma organizzazione.

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