A fondamento della tutela cautelare d'urgenza invocata per interrompere l'attività di B&B all'interno di un condominio, non può porsi il divieto contenuto nel regolamento di condominio ma bensì la prova del periculum in mora, ossia della concreta messa in pericolo della tranquillità e sicurezza dei codomini all'interno degli spazi condominiali ad opera dell'espletamento di tale attività.
Tale principio è stato applicato dal Tribunale di Milano (ordinanza del 4 - 10 febbraio n. 2016) avanti al quale era stato azionato un procedimento d'urgenza ex articolo 700 codice procedura civile da una condominio avverso una condomina proprietaria di un immobile (che lo aveva concesso in locazione) e al suo conduttore, al fine di impedire loro l'utilizzo dell'appartamento a scopo di bed and breakfast, in quanto uso contrario al regolamento di condominio e perché tendente a creare enorme disturbo alla tranquillità e alla sicurezza dei condomini atteso il movimento dei clienti in tutte le ore della giornata. Non avendo il condominio provato il grave ed imminente pregiudizio, il Giudice di prime rigettava il ricorso per carenza di prova così come il tribunale in funzione collegiale (avanti al quale il condominio riproponeva la domanda) rigettava il reclamo. Precisavano i giudici del collegio che, pur essendo accertato che l'esercizio di affittacamere e/o di bed and breakfast, all'interno del condominio, si poneva in contrasto con quanto stabilito dal regolamento di condominio, tale considerazione non era sufficiente ad accogliere la domanda cautelare la quale presuppone che il pregiudizio sia irreparabile e imminente.
Il provvedimento di urgenza ha come unico scopo quello di impedire un'azione o un fatto che, se non bloccato, potrebbe causare un danno o un pregiudizio immediato e irreparabile che però deve essere provato dalla parte richiedente.
Nella fattispecie, il condominio non ha provato il danno che avrebbe causato l'esercizio di tale attività tanto che, da un'attenta valutazione, il giudice di prime cure (il quale ha tenuto conto delle modeste dimensioni del locale all'interno del quale si sarebbe svolta l'attività censurata, delle modalità con cui veniva espletata, desunto dal materiale esposto nel sito in cui veniva pubblicizzato l'immobile, nonché dello stato dei luoghi) aveva desunto che la effettiva e concreta messa in pericolo della tranquillità e sicurezza dei condomini all'interno degli spazi comuni fosse radicalmente da escludere. Resta tuttavia fatto salva la legittimazione del condominio ad invocare il rispetto delle disposizioni del regolamento di condominio in altra sede.
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