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Operazioni black list con la Svizzera da comunicare

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Operazioni black list con la Svizzera da comunicare

Comunicazione polivalente con occhi puntati alle nuove black list. Lo spesometro riguardante le operazioni effettuate nel corso del 2015, in scadenza il prossimo 11 aprile (20 aprile per i trimestrali), non presenta novità significative rispetto allo scorso anno. Qualche interrogativo sorge invece per l’inclusione nel quadro BL dei Paesi cancellati dalla lista dei paradisi fiscali contenuta nel decreto ministeriale 21 novembre 2001.

Spesometro immutato

Il prossimo 11 aprile (cadendo il 10 di domenica) scade il primo termine per l’invio telematico, da parte di imprese e professionisti, della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel 2015 (spesometro). Per i contribuenti che, nel corso del corrente anno 2016, hanno periodicità Iva trimestrale, la trasmissione della comunicazione polivalente si effettua invece entro il 20 aprile. La comunicazione può essere analitica o aggregata.

Commercianti al dettaglio

Nello spesometro devono essere incluse tutte e soltanto le operazioni rilevanti ai fini Iva. Per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura (vendite dei dettaglianti e assimilati, documentate da scontrino o ricevuta), l’obbligo scatta solo da un importo unitario di 3.600 euro Iva compresa. In presenza invece di emissione di fattura (pur se annotata nel registro dei corrispettivi), anche i commercianti al dettaglio devono comunicare a tappeto le operazioni. Sono sempre da escludere dallo spesometro tutte le operazioni escluse da Iva in quanto carenti del presupposto oggettivo o soggettivo (operazioni fuori campo ai sensi degli articoli 2, 3, 4, e 5 del Dpr 633/1972). Non vanno in comunicazione neppure i corrispettivi esclusi dalla base imponibile (articolo 15 del Dpr 633/1972).

Esonerate anche le operazioni con l’estero oggetto di autonoma rilevazione e quelle già comunicate alla anagrafe tributaria. Le operazioni verso privati senza partita Iva sono escluse se il pagamento avviene con carta di credito, debito o prepagata emesse da intermediari finanziari diversi da quelli esteri senza stabile organizzazione in Italia.

Black list da chiarire

Il quadro BL del modello polivalente deve accogliere anche quest’anno le operazioni effettuate con controparti domiciliate in paesi o territori individuati dal Dm 21 novembre 2001 e dal Dm 4 maggio 1999. Il primo elenco è stato oggetto, durante il 2015, di talune rilevanti eliminazioni a seguito delle novità normative introdotte dalla legge 190/2014 e dal Dlgs 147/2015 (Dm 30 marzo 2015 e Dm 18 novembre 2015). Sono usciti, tra l’altro, Hong Kong, Singapore, Filippine, Svizzera e Malesia. Poiché peraltro tali paesi sono ancora compresi nella lista del Dm 4 maggio 1999, la cancellazione dall’elenco del 2001 è di fatto priva di effetti ai fini della comunicazione; pertanto, questi, come altri, Paesi usciti devono comunque essere considerati. La circolare 53/E/2010, infatti, ha precisato che per far scattare l’obbligo di comunicazione basta che l’operatore abbia sede in uno stato contemplato da una sola delle due liste.

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