Prendersi cura in luogo privato (quale un terrazzo di esclusiva proprietà) di gatti randagi, dando loro da mangiare seppur ad intervalli non regolari, espone chi pone in essere tale attività al rischio di vedersi far carico dell’obbligo di provvedere alle necessarie vaccinazioni ed altre incombenze relative ai felini. Questo è il principio sancito dal Tar Sicilia, sezione distaccata di Catania, con sentenza n. 3/2016.
Il caso, segnalato dal blog “24zampe” del Sole24 Ore, era nato da una denuncia di un condòmino, il quale aveva segnalato con un esposto la presenza di una colonia di gatti randagi che sostava spesso sul terrazzo di proprietà di un altro condòmino, causando gravi inconvenienti igienico sanitari all’intero condominio.
All’esposto faceva seguito una ordinanza del sindaco di Avola che imponeva al proprietario del terrazzo e tenutario della colonia felina di eliminare entro 10 giorni tutti gli inconvenienti igienico sanitari generati dalla presenza degli animali, nonché di provvedere entro breve, tanto a ridurre la presenza di gatti sul terrazzo, quanto alle necessarie vaccinazioni dei felini.
Contro l’ordinanza presentava ricorso al Tar il destinatario del provvedimento amministrativo, sostenendo, in via principale, che egli non essendo proprietario dei gatti, che accudiva saltuariamente per puro spirito umanitario e senza averne un ritorno economico, non poteva essere obbligato a svolgere attività come quelle impostegli dal Comune.
Il Tar siciliano, tuttavia, respingeva il ricorso, in applicazione della Direttiva dell’Assessorato Regionale per la Sanità Ispettorato Veterinario del 13/2/2007, che al punto 3, «detenzione e maltrattamento degli animali», prevede che «chiunque detenga un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione, ed è severamente vietato abbandonarlo e/o maltrattarlo».
Sulla base di questo principio di diritto, pertanto, il Tar confermava l’ordinanza emessa dal Comune di Avola.
Il punto, allora, è il seguente: chi decide di accudire degli animali randagi (gatti in questo caso) in modo non occasionale, in questo modo ne assume la custodia, e quindi deve essere ritenuto responsabile della loro salute (provvedendo anche alle vaccinazioni obbligatorie per legge) e soprattutto è tenuto ad evitare i disagi e i problemi che possano derivare ai condòmini dalla presenza dei predetti felini. È chiaro, inoltre, che si potrebbe allora persino ipotizzare che il “gattaro” sia tenuto personalmente a rispondere di eventuali danni che gli animali potrebbero causare ad altri condòminila scarsa igiene dovuta alla presenza massiccia dei felini.
L’ordinanza del Tar potrà trovare amplie applicazioni nell’ambito della vita in condominio, dove una presenza massiccia di animali si può rivelare particolarmente gravosa per i condòmini che debbano subirla.
Per quanto riguarda la presenza di animali domestici in condominio, è utile ricordare la recente innovazione portata dalla legge di riforma del diritto condominiale 220/2012, che all’articolo 1138 del Codice civile prevede ora che le norme del regolamento di condominio non possano vietare di possedere o detenere animali domestici. Tale divieto, tuttavia, può rimanere se introdotto dal regolamento di condominio “contrattuale”, qualora cioè si sia espressa in tal senso l’unanimità dei condòmini.
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