Processo amministrativo telematico da venerdì 1° luglio 2016. Lo prevede il decreto del presidente del consiglio dei ministri 40 del 2016 in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo. Ma già dal 5 aprile entreranno in vigore le regole tecnico operative e cioè, in particolare, i protocolli tecnici di invio e ricezione. I professionisti dovranno tener presenti le seguenti innovazioni, qui di seguito elencate secondo un iter normale del processo amministrativo. Rimane invariato il termine per ricorrere, entro il quale cioè notificare il ricorso introduttivo (60 giorni ridotti a 30 nei casi di appalti, accesso, elezioni).
Il processo inizia con un atto scritto che però va depositato in forma digitale. La notifica del documento cartaceo quindi rimane, perché può (e non «deve») avvenire in modo telematico ai soggetti (pubbliche amministrazioni o contro interessati) che posseggono una Pec inserita in registri pubblici (art. 14). Sia che venga redatto in modo digitale oppure in modo cartaceo, il ricorso introduttivo va poi depositato con modalità telematiche: ciò significa che la segreteria degli organi giurisdizionali aprirà un fascicolo (digitale) solo sulla base della comunicazione telematica.
Il primo problema si pone per la procura, cioè per l'atto attraverso il quale il cliente dà mandato all'avvocato di procedere in sede giudiziaria. Oggi la procura viene conferita quasi sempre su supporto cartaceo (il vecchio foglio protocollo) ma diventerà o una procura conferita dal cliente in via informatica con firma digitale certificata (quando il cliente ha questo tipo di firma), oppure una procura su foglio scritto (supporto cartaceo) che viene trasferito come immagine su supporto informatico e asseverata dal difensore (il quale cioè dichiara che l'immagine corrisponde all'originale in suo possesso). Ciò significa che né il ricorso né la procura vanno depositati in forma cartacea. Subito dopo si pone il problema del rispetto dei termini per il deposito del ricorso e della procura: nel caso in cui non si riesca a depositare digitalmente, è previsto un deposito cartaceo su remissione in termini da parte del giudice, sempre che la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente (art. 9). Il deposito può avvenire fino «all'ultima ora» che un tempo era quella dell'apertura della cancelleria (nella giustizia amministrativa «segreteria»), ed oggi coincide con le ore 24 del giorno di scadenza. Dopo i disagi di una presentazione del ricorso così radicalmente diversa, tutti gli adempimenti successivi si svilupperanno in modo coerente: nulla più sarà cartaceo, né tra professionisti ed uffici, né tra gli stessi uffici.
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