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La punibilità prescinde dalle soglie

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dopo la riforma

La punibilità prescinde dalle soglie

Secondo le Sezioni unite, all’interno del nuovo delitto di false comunicazioni sociali, rientra anche il falso valutativo. In attesa di leggere la sentenza per comprendere appieno i risvolti pratici di tale interpretazione, va detto che la decisione giunge all’inizio della stagione dei bilanci 2016, quindi occorrerà tenere in debito conto non solo il nuovo delitto, ma anche la possibilità che le errate e dolose valutazioni siano penalmente rilevanti.

È verosimile che le Sezioni unite abbia condiviso l’interpretazione della sentenza 890/2016 della Quinta sezione penale, secondo cui nella nozione di «fatto materiale» rientrano non solo tutti i dati oggettivi che attengono alla realtà economica, patrimoniale e finanziaria della società, ma anche le valutazioni. Esse sono rilevanti quando violano criteri predeterminati in via normativa (è il caso delle regole del Codice civile) o siano tecnicamente indiscussi (come i princìpi contabili nazionali e internazionali). In altre parole, se l’importo indicato in bilancio nella valutazione di poste non rispettato i criteri prescritti dal Codice o dai princìpi, c’è un fatto materiale penalmente rilevante.

Le modifiche contenute nella legge 69/2015 hanno apportato novità ai reati in questione, rendendoli molto più diffusi. Si pensi solo che le nuove fattispecie, rispetto al passato:
- sono tutte ipotesi delittuose, punite con la reclusione;
- non richiedono più la querela del danneggiato;
- si configurano come reati di pericolo e non di danno, non assumendo più alcun rilievo l’effettivo nocumento arrecato ai soci o creditori;
- non prevedono più soglie di punibilità.

A fronte di tale allargamento della condotta illecita e di inasprimenti delle pene edittali, è stata introdotta la previsione per le società non quotate che i fatti materiali non corrispondenti al vero esposti nelle false comunicazioni sociali siano «rilevanti» (articolo 2621 del Codice civile). Ma l’espressa menzione nel delitto attenuato (articolo 2621-bis) anche della rilevanza penale dei fatti materiali di «lieve entità» in concreto toglie valore alla “rilevanza” dei fatti materiali: se non corrispondenti al vero, essi integrano comunque un delitto a prescindere dalla loro rilevanza, con la sola differenziazione della pena (reclusione da 1 a 5 anni se rilevanti, da 6 mesi a 3 anni se di lieve entità).

L’abrogazione delle soglie di punibilità comporta poi che l’indicazione di ogni fatto materiale non corrispondente al vero di qualsivoglia entità integra potenzialmente il delitto, quantomeno in forma attenuata. Resta evidentemente la necessaria sussistenza delle altre condizioni previste dalla fattispecie (conseguimento per sè o per altri di ingiusto profitto, consapevolezza eccetera).

In tale contesto, per le Sezioni unite, farebbero parte dei «fatti materiali» anche le valutazioni, con l’ulteriore conseguenza che la condotta illecita si integra non solo al verificarsi dell’esposizione di fatti non veritieri ma anche di valutazioni non veritiere. Ma anche per queste ultime l’abrogazione delle soglie - che avevano proprio la funzione di delimitare la rilevanza penale – di fatto amplia l’illecito che scatterà a prescindere dall’importo non veritiero oggetto della comunicazione.

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