Norme & Tributi

Contributivo «uguale» per Inps e Inpdap

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Lavoro e Previdenza

Contributivo «uguale» per Inps e Inpdap

  • –Fabio Venanzi

A quattro anni dall’unificazione dell’Inps e dell’Inpdap, giungono i chiarimenti in merito ai criteri da utilizzare per individuare i lavoratori soggetti interamente al sistema di calcolo contributivo della pensione.

Per definire il criterio di calcolo occorrerà far riferimento esclusivamente alla contribuzione versata o accreditata nella gestione assicurativa in cui viene liquidata la prestazione. Lo precisa l’Inps con la circolare 58 pubblicata ieri.

Si pone così fine a una diversa interpretazione della medesima normativa da parte dei due principali istituti previdenziali che sopravviveva ancora oggi dopo l’unificazione. Infatti con la lettera circolare 2359 del 18 dicembre 2008 l’Inpdap aveva precisato che, ai fini della determinazione del sistema di calcolo applicabile, si doveva tener conto di tutti i periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa, compresi il lavoro all’estero, la maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro e il servizio militare, anche se il relativo periodo non era stato accreditato nella gestione pubblica. Tuttavia l’Inpdap precisava che tali periodi dovevano essere presi in considerazione ai fini dell’individuazione del sistema di calcolo, ma non incidevano per la determinazione della pensione, né ai fini del diritto né ai fini della misura, salvo che non venissero valorizzati presso l’Istituto.

Per l’Inps, invece, periodi di contribuzione antecedenti il 1996 erano da considerare ai fini del diritto e della misura solo se venivano valorizzati presso le relative gestioni (circolare 42/2009).

Con la circolare di ieri “passa” la linea dell’Inps. I risvolti di tali aspetti sono legati altresì al massimale contributivo che si applica ai soggetti contributivi puri che hanno un imponibile previdenziale superiore a 100.324 euro nel 2016, mentre non si applica sulle quote contributive dei sistemi misti o ex retributivi.

La legge di Stabilità 2016 prevede, al comma 280, che la valorizzazione di anzianità antecedenti il 1996 - per effetto di una domanda da parte degli interessati - comporta la disapplicazione del massimale contributivo a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Naturalmente a seguito della domanda il lavoratore deve anche provvedere al pagamento dell’eventuale onere (come nel caso dei riscatti laurea).

Alla luce delle nuove indicazioni, se un’amministrazione pubblica ha applicato il massimale quando non era dovuto, dovrà essere versata la contribuzione mancante con la sola applicazione degli interessi al tasso legale e nel rispetto dei termini di prescrizione. Se, invece, l’amministrazione non ha applicato il massimale quando dovuto, le somme versate in più e non prescritte saranno rimborsate. Quelle prescritte, invece, non verranno restituite.

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