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Monitoraggio fiscale in Unico 2016: “nuova”soglia anche con…

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DICHIARAZIONI 2016

Monitoraggio fiscale in Unico 2016: “nuova”soglia anche con “vecchia” istruzione

In UNICO 2016 non è necessario compilare il quadro RW se il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta 2015 non è stato superiore a 15.000 euro.
Ciò anche se le istruzioni alla compilazione dei modelli PF e SP riportano ancora la vecchia soglia di 10.000 euro.
La legge di conversione del decreto legge n. 4/2014, ha integrato l'articolo 4, comma 3, del decreto legge 167/1990, aggiungendovi un nuovo periodo secondo il quale “gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro”.
Successivamente, l'articolo 2 della legge n. 186/2014 (entrata in vigore il primo gennaio 2015) ha innalzato la soglia di esenzione – sempre limitatamente ai depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero - a euro 15.000.
Il legislatore non aveva precisato se la maggiore soglia di esenzione poteva già essere applicata da UNICO 2015, periodo d'imposta 2014, in quanto le istruzioni al modello facevano riferimento alla “vecchia” soglia di esenzione di 10.000.
Nell'incertezza, in via cautelativa per l'anno d'imposta 2014 si è tenuto conto della soglia di 10.000, limite innalzato a 15.000 a partire dal periodo d'imposta successivo.
In considerazione del quadro normativo delineato le istruzioni alla compilazione dei redditi Unico PF 2016 e Unico SP 2016 andranno corrette con apposito provvedimento.
Si ricorda che, in ogni caso (quindi anche se il conto non ha raggiunto il limite fissato), resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero). Si rende, pertanto, necessario coordinare la citata soglia di esonero con l'esenzione prevista ai fini IVAFE.
Ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, infatti, per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa (articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), attualmente pari a euro 34,20. Tale misura va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all'estero dal contribuente, salvo che il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a euro 5.000. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all'estero dal contribuente presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d'imposta (il conto corrente avente una giacenza media annuale di valore negativo non concorre a formare il valore medio di giacenza per la fruizione dell'esenzione).
Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto dell'ammontare riferibile pro quota al medesimo contribuente.
Oltre a ciò è bene puntualizzare che per le altre attività finanziarie e per gli investimenti esteri è necessaria la compilazione del quadro RW senza alcun limite.
Infine, il contribuente esonerato dal monitoraggio è comunque tenuto alla compilazione della dichiarazione per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale.

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