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Avvocati, stop alle specializzazioni

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Avvocati, dal Tar del Lazio stop alle specializzazioni

Affondano le specializzazioni forensi. Il Tar del Lazio, con tre sentenze (04424-04428/2016) depositate ieri, su ricorsi presentati da Oua, alcuni Consigli dell’Ordine e Anf, ha annullato alcune disposizioni del Regolamento varato dal ministero della Giustizia. Centrale la cancellazione della previsione di 18 materie di specializzazione, punto sul quale da subito si erano concentrate perplessità e tensioni.

Il Tar ci va con la mano abbastanza pesante e sottolinea come né dal testo del regolamento né dalla relazione di accompagnamento è possibile individuare il principio logico che ha condotto a selezionare proprio quei settori. «E infatti – osserva il Tar - non risulta rispettato né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell’ordinamento, né infine un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari, più numerosi di quelli individuati dal decreto». Un’incompletezza che già era stata messa in evidenza dal Consiglio di Stato, aspetto che potrebbe ora scoraggiare eventuali ricorsi da parte del Ministero oppure dalle associazioni che si erano costituite in giudizio per sostenere la soluzione trovata (Camere penali e Associazione dei giuslavoristi), alla quale la Giustizia aveva posto rimedio solo in parte.

A difesa del regolamento era stato messo in evidenza come l’individuazione delle materie oggetto di specializzazione fosse prerogativa del legislatore secondo una sua insindacabile valutazione di merito. Tesi che però non ha convinto i giudici amministrativi che, invece, hanno ricordato come anche le scelte affidate all’attività regolamentare non possono andare senti da censure, tenuto conto poi della delicatezza della disciplina che punta a rendere più “leggibile” per i cittadini il mercato delle prestazioni legali. Come pure poco convincente è stata considerata dal Tar l’obiezione per cui la lista è solo provvisoria e comunque soggetta a futura possibile revisione.

L’altro punto censurato dai giudici e meno centrale e riguarda la necessità dello svolgimento di un colloquio davanti al Consiglio nazionale forense da parte di chi intende ottenere il titolo di specialista contando sulla precedente esperienza. Una disposizione dal contenuto troppo generico che attribuisce al Cnf «una latissima discrezionalità operativa che, oltre a essere foriera di confusione interpretativa e distorsioni applicative (con ricadute anche in termini di concorrenza tra gli avvocati), si pone in assoluta contraddizione con la funzione stessa del regolamento in esame».

Funzione che per il Tar è anche quella di mettere a punto un procedimento di conferimento del titolo di specialista definito in maniera precisa e dettagliata. Altri elementi di ricorso sono poi stati respinti dalle sentenze. Escono pertanto indenni dalle contestazioni punti come la determinazione di un numero di materie oggetto di specializzazione, la necessità di un numero minimo di incarichi annui nella materia specifica, e, in generale, l’esercizio del potere regolatorio da parte del ministero che, anzi, ha condotto in genere a regole più flessibili di quelle in vigore, ad esempio, per le specializzazioni universitarie. A questo punto il ministero della Giustizia dovrà procedere a una riscrittura del regolamento sui due punti oggetto di censura, nell’auspicio che i tempi non siano lunghi. Opposta, invece, l’interpretazione di numerose associazioni: in una nota congiunta giuslavoristi (Agi), Camere penali (Ucpi), Camere civili (Uncc), tributaristi (Uncat) e avvocati di famiglia (Aiaf) affermano che le sentenze del Tar del Lazio dimostrano il completo “fallimento” del «tentativo di affossare il regolamento sulle specializzazioni, che esce confermato nel suo impianto generale».

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