Norme & Tributi

Disabili, esonero per lavori a rischio

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Lavoro e Previdenza

Disabili, esonero per lavori a rischio

  • –Alessandro Rota Porta

Definite le procedure di autocertificazione dell’esonero dall’assunzione di disabili per gli addetti a lavorazioni a rischio elevato e le modalità di versamento del relativo contributo: con la nota 2452 del 15 aprile 2016 in materia di collocamento mirato, il ministero del Lavoro è, infatti, intervenuto a chiarire la portata del decreto ministeriale del 10 marzo 2016, in attesa della pubblicazione dello stesso.

In particolare, il decreto ministeriale attua le previsioni dell’articolo 5, comma 3-bis, della legge 68/1999, dopo le modifiche apportate dal Dlgs 151/2015: questa disposizione disciplina l’esclusione dalla base di compiuto degli addetti impiegati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail (quello di tariffa indicato dal Dm del 12 dicembre 2000, non quello specifico aziendale) pari o superiore al 60 per mille, attraverso l’autocertificazione dell’esonero stesso e il pagamento di un apposito contributo, da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici.

Entrando nel dettaglio, le condizioni e l’iter amministrativo che i datori di lavoro interessati devono rispettare sono i seguenti: occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano, appunto, il pagamento di un tasso premio Inail pari o superiore al 60 per mille; autocertificare l’esonero dall’obbligo di copertura delle quote di riserva, per quanto concerne i medesimi addetti; versare al fondo per il diritto al lavoro dei disabili (articolo 13, della legge 68/1999) un contributo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo, per ciascun addetto con disabilità non occupato.

In merito a quest’ultimo adempimento si precisa che, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana, pari a 22 giorni al mese (2.022,24 euro a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero).

Il primo versamento del contributo dovrà essere effettuato nei 5 giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione - tramite bonifico bancario, utilizzando il codice Iban comunicato sul portale www.lavoro.gov.it - e copre il periodo dalla data in cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero al termine del trimestre in cui è presentata l’autocertificazione.

È bene ricordare come, in caso di mancato versamento del contributo, il datore decada dalla possibilità di avvalersi dell’esonero e sia tenuto a presentare la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento.

Invece, per quanto concerne l’autocertificazione, in sede di prima applicazione, va presentata in via telematica entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, indicando la data dalla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero: questa non può essere antecedente al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del Dlgs 151/2015) né successiva al 31 dicembre 2015, come illustrato nella nota 2452.

Le istruzioni fornite dal ministero sono particolarmente importanti anche in vista della scadenza della presentazione del prospetto informativo, slittata – per quest’anno – al 15 maggio, a seguito della nota 970 del 17 febbraio 2016. Infatti, in attesa dell’attivazione della procedura telematica per l’autocertificazione (attraverso la banca dati del collocamento mirato), il datore può utilizzare il prospetto informativo, compilando l’apposita sezione “esonero parziale autocertificato”: sul punto, va prestata attenzione all’inserimento del campo “data autocertificazione” e delle correlate precisazioni nelle note in coda al prospetto, secondo le istruzioni fornite dal ministero del Lavoro.

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