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Rateazione-bis anche per l’Irap

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Rateazione-bis anche per l’Irap

Il fisco illustra il salvataggio del piano di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamenti. Con la circolare 13/E di ieri, l’agenzia delle Entrate dà chiarimenti sulla riammissione in caso di decadenza dalla rateazione delle somme dovute dal contribuente a seguito di accertamenti. E precisa che il beneficio riguarda anche l’Irap.

La riammissione esclude l’applicazione delle sanzioni dovute a seguito della decadenza. La norma (articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 208/2015, legge di Stabilità 2016) limita il “salvataggio” alle imposte dirette, cioè Irpef, Ires e relative addizionali, e Irap. Sono perciò escluse le altre imposte, quali l’Iva, i contributi previdenziali, nonché le altre imposte indirette, quali l’imposta di registro. Si beneficia della riammissione nel caso di rate non pagate nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015, in relazione alle somme dovute a seguito di accertamento definito con un atto di adesione o prestando acquiescenza, qualora, entro il 31 maggio 2016, versino la prima delle rate scadute.

Possono essere riammessi al nuovo piano di rateazione i contribuenti che:

hanno definito le somme dovute mediante adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento; sono esclusi, quindi, gli altri istituti deflattivi, quali conciliazione e mediazione;

hanno scelto di pagare a rate;

sono decaduti dal beneficio per non aver rispettato le scadenze del piano di rateazione, a seguito di mancato integrale pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di scadenza della successiva.

Il beneficio della riammissione alla rateazione è subordinato a due condizioni:

la decadenza dalla rateazione deve essersi verificata nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, quindi, a partire dal 15 ottobre 2012, con riferimento alla scadenza ordinaria della rata non pagata;

le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza devono riguardare le imposte dirette, cioè Irpef, Ires, addizionali e Irap; sono perciò escluse dal piano di rateazione-bis le imposte indirette, quali, ad esempio, l’Iva, così come sono esclusi dal beneficio i contributi previdenziali, anche se si tratta di somme che facevano parte dello stesso atto di adesione.

Il procedimento per la riammissione alla rateazione prende il via con il pagamento - o con l’integrazione del versamento - entro il 31 maggio 2016, della prima delle rate scadute, cioè della rata contemplata nell'originario piano di ammortamento il cui omesso o carente versamento ha determinato la perdita del beneficio.

La data del pagamento eseguito ai fini della riammissione costituisce la data di riferimento del termine trimestrale per il pagamento delle rate successive. Ad esempio, se il contribuente esegue il versamento il 23 maggio 2016, le rate del nuovo piano rateale scadranno il 23 agosto 2016, il 23 novembre 2016 e così via.

Il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento della prima rata scaduta, deve trasmettere copia della relativa quietanza all’ufficio competente, mediante consegna diretta o tramite posta elettronica ordinaria o certificata, affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo anche se rateati. Lo stesso ufficio:

ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti fatti anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell’originario piano di rateazione;

verificato il versamento delle rate residue, fa lo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

In presenza di errore scusabile nel calcolo dell’importo versato a titolo di prima rata scaduta dell’originario piano rateale - relativo, ad esempio, all’importo della sanzione - l’ufficio potrà ritenere valido il pagamento, provvedendo al recupero della differenza dovuta in sede di predisposizione del nuovo piano rateale.

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