
Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dai forfettari non assumono alcun rilievo fiscale. Allo stesso modo, risultano estranee alla formazione del reddito le sopravvenienze attive e passive. I contribuenti devono inoltre fare attenzione alla gestione delle rimanenze in caso di cambiamento di regime. Le eventuali eccedenze di contributi rispetto al reddito possono essere scomputate dal reddito del familiare, se il forfetario è a carico di quest’ultimo, mentre le perdite pregresse sono scomputabili secondo le regole ordinarie. Sono queste alcune delle importanti precisazioni fornite con la circolare 10/E/2016.
Secondo l’agenzia delle Entrate, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfettario, posto che non vengono prese in considerazione dal comma 64 della legge 190/14. Tale presa di posizione è degna di nota in quanto nei precedenti regimi agevolati (quello dei minimi e di vantaggio) la rilevanza era, invece, espressamente prevista (articolo 1, comma 104 della legge 244/2007).
Coerentemente, l’agenzia sostiene l’irrilevanza anche delle sopravvenienze, sia attive che passive.
Sulla questione bisogna comunque fare attenzione perché una previsione ad hoc viene invece stabilita (articolo 1, comma 72, della legge 190/14) in ordine alle plusvalenze e minusvalenze che dovessero emergere a fronte di cessioni che avvengono una volta “abbandonato” il regime agevolato:
• se i beni sono stati acquisiti in esercizi precedenti a quello di adozione del regime forfettario, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime;
• se acquisiti nel corso del regime forfettario, il costo non ammortizzabile coincide col prezzo d’acquisto.
Per i soggetti che, provenendo dal regime ordinario, sono passati al regime forfettario nel 2015 non si deve tenere conto delle rimanenze di merci (2014), in quanto hanno concorso al reddito dell’esercizio immediatamente precedente all’adozione del regime forfettario (par. 4.3.4).
Dal reddito lordo, determinato applicando la percentuale (ovvero le percentuali, in caso di svolgimento di attività con differenti marginalità) di redditività prevista nell’allegato n. 4 annesso alla legge di Stabilità per il 2015, è possibile scomputare i contributi previdenziali ed assistenziali versati nel 2015. In analogia a quanto previsto per il regime di vantaggio, qualora questi ultimi siano superiori al reddito lordo, l’eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 10 del Tuir. Inoltre, se il contribuente risulta fiscalmente a carico di un familiare (tale ai sensi dell’articolo 433 del Codice civile), l’eccedenza può essere da questi dedotta.
Dal reddito netto (ossia dal reddito decurtato degli oneri previdenziali ed assistenziali) possono essere scomputate anche eventuali perdite pregresse (articolo 1, comma 68, legge. 190/2014). In questo caso si applicano le regole ordinarie:
in caso di perdite realizzate in periodi con contabilità ordinaria, l’utilizzo può avvenire fino al quinto anno successivo a quello di conseguimento, esclusivamente dal reddito d’impresa;
se le predette sono invece maturate nei primi tre anni d’attività, sono utilizzabili senza limiti temporali, ma sempre solo in abbattimento del reddito d’impresa;
in caso di perdite realizzate in esercizi con contabilità semplificata, invece, non essendo previsto il meccanismo del riporto, non influenzano il reddito d’impresa realizzato nel periodo di applicazione del regime forfettario; unica eccezione è rappresentata dalle perdite maturate dalle start up negli anni 2006 e 2007, anche se realizzate da imprese in contabilità semplificata e da lavoratori autonomi, che possono essere riportate in avanti senza limiti di tempo;
• se le perdite sono state maturate in costanza di applicazione del regime dei minimi o di quello di vantaggio, possono essere utilizzate in abbattimento del reddito forfettario fino al quinto anno successivo a quello di conseguimento; se realizzate in fase di start-up resta fermo il riporto illimitato.
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