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Fisco & Contabilità

I punti chiave

Rimborsi fino a 4000 euro da precompilata
Al di sotto di questa soglia, se il modello è presentato con o senza modifiche direttamente dal contribuente (o dal sostituto d'imposta) non scatta mai il controllo preventivo ed il rimborso avviene sempre a cura del sostituto d'imposta. Anche nel caso in cui il 730 venga presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato (i quali ricevono delega per l'accesso al precompilato) il rimborso sarà a cura del datore di lavoro, senza alcun controllo preventivo dell'amministrazione finanziaria

Rimborsi fino a 4mila euro da 730 ordinario
In tale ipotesi il contribuente consegna i documenti “cartacei” con le modalità tradizionali (ante precompilata) senza conferire alcuna delega all'intermediario per l'accesso al precompilato. L'intermediario procederà all'inoltro del modello con i canali tradizionali. Anche in questo caso, sotto la soglia dei 4.000 euro, non opera alcun controllo preventivo e il rimborso avviene direttamente a cura del datore di lavoro

Rimborsi oltre 4mila euro da precompilata
Presentazione diretta (ovvero tramite il sostituto d'imposta):
● senza modifiche da parte del contribuente non scatta alcun blocco al rimborso indipendentemente dall'entità del credito.
● con modifiche scatta il blocco (a prescindere da familiari a carico) o al cospetto di determinati indici di incoerenza di cui ad un emanando Provvedimento a cura delle Entrate.
Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato (i quali ricevono delega per l'accesso al precompilato) non scatta alcun blocco ed il rimborso avviene per le vie brevi per il tramite del sostituto senza vincoli di importo

Rimborsi oltre 4mila euro da 730 ordinario
Scatta, da quest'anno, il controllo preventivo da parte delle Entrate, ed il rimborso non avviene più direttamente dal datore di lavoro, ma per il tramite dell'amministrazione finanziaria.Stando al contenuto della circolare 12/E/2016, infatti, i controlli preventivi, possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate con le modalità tradizionali ai Caf o ai professionisti abilitati,(ex art. 1 co. 4 Dlgs 175/2014)

Rimborso senza sostituto d'imposta
In assenza di sostituto d'imposta va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'agenzia delle Entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento va fatto con il modello F24

Utilizzo in compensazione
Se l'Irpef a credito scaturente dal Mod. 730 è stata utilizzata con il modello F24 per versare in compensazione imposte non gestite nel modello 730 (Imu, Tasi, Uic) la stessa non risulterà come eccedenza a credito nel modello 730/2016. Se in conseguenza dell'importo trasferito in compensazione la somma a rimborso scende sotto i 4.000 euro, non scatta alcun blocco preventivo ed il rimborso avviene ugualmente a cura del datore di lavoro
La gestione dei crediti Irpef che emergono dal modello 730/2016

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