
La dichiarazione congiunta non impedisce il pagamento attraverso compensazione dell’Irpef a debito del marito con quella risultante a credito dalla moglie. Questo anche se il credito d’imposta è maturato per il versamento delle ritenute operate per il lavoro prestato nell’impresa del marito. Ancorché i redditi di ciascuno vengano conteggiati separatamente infatti, l’unificazione delle posizioni fiscali dei coniugi non preclude l’attribuzione congiunta delle componenti che permettono la riduzione del carico fiscale complessivo, quali appunto le ritenute subite, i crediti d’imposta e/o le detrazioni. È quanto emerge dalla sentenza 8533/2016 della Cassazione.
La vicenda
A un uomo, dopo avere presentato la dichiarazione reddituale congiunta insieme alla moglie, l’Amministrazione in base all’attività di liquidazione automatizzata notifica per il 1996 con il concessionario della riscossione una cartella recante un ruolo per Irpef, Ilor e contributi del Servizio sanitario nazionale non versati. Secondo il Fisco, infatti, la compensazione operata dal contribuente tra l’imposta a suo debito e il credito Irpef maturato dalla moglie non è valida in quanto i crediti della donna derivano dall’assoggettamento ad Irpef a titolo di acconto dei compensi percepiti per l’attività di lavoro da lei svolta presso l’impresa del marito e non possono dunque essere utilizzati. L’uomo si oppone in Ctp. La dichiarazione congiunta consente sempre la determinazione dell’imposta complessiva da versare in base alla somma algebrica delle imposte a debito/credito di ciascuno. Dopo l’iniziale accoglimento della Ctp, a seguito di appello dell’Amministrazione la sentenza viene riformata con il rigetto del ricorso. Ma il contribuente non demorde e va in Cassazione, dove la Corte accoglie la tesi difensiva.
La decisione della Cassazione
L’articolo 17 della legge 144/1997 concede ai coniugi la facoltà di presentare un’unica dichiarazione dei redditi ai fini Irpef, nella quale le imposte conteggiate separatamente sul reddito complessivo di ciascuno si sommano. In base a questo sistema, tuttavia, l’unificazione delle posizioni dei coniugi vale sul piano dell’imposizione fiscale complessiva mentre le componenti che consentono la riduzione dell’imposta totale dovuta, quali appunto le ritenute subite, le detrazioni spettanti ed i crediti di imposta, anche laddove originariamente propri di ciascun coniuge, vengono applicate non sulle singole posizioni di ciascuno bensì sull’ammontare complessivo delle imposte dovute da entrambi i dichiaranti.
Pertanto, conclude la Corte, ha errato la Ctr nel ritenere illegittima la compensazione operata tra il debito Irpef del marito e il risultante credito Irpef della moglie, anche se quest’ultimo è maturato per le ritenute Irpef in acconto operate sui compensi percepiti attraverso l’attività di lavoro svolta dalla donna nell’impresa del marito.
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