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I controlli fiscali partono dai database

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Fisco & Contabilità

I controlli fiscali partono dai database

  • –Laura Ambrosi

Banche dati dell’amministrazione finanziaria in prima linea per la selezione dei contribuenti da controllare nel 2016. È questo uno degli indirizzi operativi indicati dalla direzione centrale accertamento dell’agenzia delle Entrate con la circolare 16/E/2016 (si veda Il Sole 24 Ore di venerdì).

L’Anagrafe tributaria si alimenta con una miriade di informazioni che confluiscono “automaticamente” grazie ai diversi adempimenti fiscali cui ogni contribuente è tenuto.

Innanzitutto la dichiarazione dei redditi presentata, la quale costituisce certamente il primo dato di partenza dal quale gli uffici possono riscontrare la veridicità dei dati in essa contenuti.

Ci sono poi le informazioni provenienti dallo spesometro, dagli studi di settore, dalle comunicazioni cui sono tenuti gli intermediari finanziari sui rapporti bancari (conti correnti in essere, saldi iniziali e finali, cassette di sicurezza, eccetera) e ogni altra informazione che a vario titolo può inserirsi negli archivi.

Nel patrimonio informativo dell’Agenzia confluiscono anche i dati che, a vario titolo, pervengono dalle autorità fiscali estere, quale ad esempio lo scambio automatico e massivo su soggetti residenti in Italia con redditi di fonte estera.

Peraltro, il documento di prassi rileva anche che dal punto di vista operativo, oltre alle notizie ritraibili dalle banche dati si aggiungono quelle che pervengono da altre fonti, incluse quelle «aperte», per cui lo scenario informativo è ampio e variegato.

La circolare 16/E precisa che anche nel 2016 sarà perseguito uno specifico impegno affinché le banche dati siano arricchite con informazioni «qualitativamente corrette» e che saranno utilizzate per :

l’attività di analisi del rischio;

lo sviluppo di nuovi percorsi di indagine;

la selezione del soggetto da verificare.

Questo però non vuol dire che la fonte d’innesco dell’accertamento saranno ad esempio le informazioni reperite sui siti Internet o sui social network. Non sarà quindi un unico elemento posto a fondamento della pretesa, ma un insieme di dati, verosimilmente incongruenti, riferibili al contribuente.

Tali notizie quindi dovranno fornire un ausilio nella selezione e nella ricostruzione sintetica della capacità contributiva della persona fisica o al riscontro dei dati dichiarati dall’impresa o dal professionista.

I dati contenuti negli studi di settore costituiscono una fonte di informazioni necessarie per comprendere la reale capacità contributiva del soggetto e saranno utilizzati dagli uffici soprattutto unitamente alle altre notizie disponibili.

Dal documento di prassi emerge che eventuali anomalie emergenti dall’applicazione di Gerico, nonché nelle ipotesi di mancata presentazione del modello, saranno valutate per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, anche alla luce di ulteriori elementi di rischio. Non sarà quindi sufficiente il mero scostamento dei risultati del software, ma occorrerà che più elementi consentano di ritenere che vi sia stata una sottrazione di materia imponibile.

Dalle informazioni derivanti dallo spesometro, l’Amministrazione, essendo a conoscenza dei dati comunicati dai vari fornitori del soggetto, può riscontrare sia i valori indicati nella dichiarazione presentata e sia i dati riportati negli studi di settore.

Nei confronti dei professionisti, sebbene dichiarino un ammontare elevato di compensi, potrebbe destare sospetti meritevoli di approfondimento, la deduzione di elevati importi di costi che abbattano significativamente l’imponibile.

Particolarmente significativo, tra le indicazioni operative fornite nella circolare, è sicuramente il riconoscimento del diritto al contraddittorio preventivo, che è precisato debba rappresentare un momento importante del procedimento e non un mero adempimento formale.

In quest’ottica è verosimile che le anomalie riscontrate e desumibili dalle banche dati dell’Amministrazione dovranno essere debitamente confrontate con il contribuente al fine di confermarne innanzitutto la correttezza del dato e in secondo luogo consentirgli un’adeguata difesa prima dell’emissione del provvedimento impositivo.

Peraltro,la circolare 16/E sottolinea che parte di tali informazioni saranno rese disponibili anche nel cassetto fiscale di ogni interessato, in modo che possa autonomamente valutare l’eventuale adeguamento spontaneo della propria posizione, beneficiando in tale ipotesi anche del ravvedimento operoso.

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