Norme & Tributi

I fiori non graditi sono «stalking»

  • Abbonati
  • Accedi
cassazione

I fiori non graditi sono «stalking»

Anche l’invio di fiori può diventare un atto di stalking. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18559/2016 con la quale ha rigettato il ricorso di un uomo accusato di «atti persecutori» nei confronti di una donna. Secondo i giudici, infatti, «spesso la condotta molestatrice si risolve in una serie di contegni che, di per sé, non hanno alcuna valenza criminosa e che la assumono proprio per il fatto della loro maniacale ripetitività, assunta nei confronti di una persona che non gradisce, rendendola insopportabile». Nella sentenza si legge che «anche l’invio di fiori può essere molesto se chiaramente non gradito dalla destinataria».

“«Anche l’invio di fiori può essere molesto se chiaramente non gradito dalla destinataria»”

Cassazione, sentenza n. 18559/2016 

Il caso preso in esame dalla Cassazione riguarda un uomo per il Tribunale di Salerno aveva disposto la misura cautelare del divieto di avvicinare e contattare una donna. Per il Tribunale, infatti, il corteggiamento aveva assunto il carattere di «estrema e allarmante molestia, tesa a piegare la donna, a perseguitarla, a invadere la vita di costei con la sua presenza”. A causa di comportamenti persecutori (l’invio di messaggi «molesti e intimidatori», l’nvio di una busta con un profilattico all’interno e l’invio di fiori non graditi) la donna era stata costretta persino a modificare le proprie abitudini di vita, a non uscire di casa da sola e a incaricare altre persone di accompagnare la figlia a scuola. Questa condizione ha portato i giudici della Cassazione a ritenere colpevole l’uomo e a rigettarne il ricorso.

© Riproduzione riservata