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Ha il velo e non la assumono: per la Corte d’Appello di Milano è…

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la sentenza

Ha il velo e non la assumono: per la Corte d’Appello di Milano è discriminazione

È illegittimo e discriminatorio non dare lavoro a chi, per motivi religiosi porta il velo. È il principio stabilito dalla Corte d'Appello di Milano che ha dato ragione a Sara, una giovane donna musulmana, nata in Italia da genitori egiziani che circa tre anni fa, quando si è vista negare un assunzione per un lavoretto di due giorni solo perchè aveva capelli, orecchi e collo coperti, secondo i precetti dell'Islam, ha cominciato la sua battaglia.

I giudici di secondo grado della sezione lavoro in poche righe del dispositivo depositato ieri hanno definito “discriminatorio” il comportamento della società che nel 2013 non ha ammesso l'allora 21enne di Melegnano (Milano), “alla selezione per la prestazione di hostess nei giorni 3 e 4 marzo presso la fiera Micam”, dedicata al settore calzaturiero, “a causa della sua decisione di non togliere il velo” che le copriva il collo ed i capelli. I magistrati hanno quindi condannato la società “a risarcire il danno non patrimoniale subito” dalla ragazza “liquidato in via equitativa in 500 euro”. “E' una sentenza molto importante - dichiara in una nota l'avv. Alberto Guariso dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione che ha assistito la giovane - perché riconosce che il diritto all'identità religiosa è un elemento essenziale delle società democratiche e deve sempre essere garantito anche quando comporta un sacrificio di altre esigenze del datore di lavoro non altrettanto rilevanti, come quelle estetiche”.

Il caso è iniziato più di tre anni fa quando Sara, ai tempi studentessa universitaria, rispose a un annuncio con cui Evolution Events, agenzia di Imola, cercava un paio di hostess per l'attività di volantinaggio per conto di un'azienda presente al Micam, evento in calendario alla Fiera di Rho. Sara inviò una sua foto nella quale indossava l'hijab, cioè il velo che incornicia il volto coprendo capelli, orecchie e collo. Poi uno scambio di mail, con la società che le chiese se era disposta a scoprire il capo lasciando vedere i capelli e con la giovane che spiegò di portare il velo “per motivi religiosi”, e di non aver intenzione di toglierlo. Al massimo, aveva aggiunto, avrebbe potuto abbinarlo alla divisa. Da qui il rifiuto dell'agenzia di offrirle il lavoro occasionale e il successivo ricorso della ragazza al Tribunale di Lodi, convinta del “carattere discriminatorio per motivi religiosi e di genere” della sua esclusione.

La società di Imola si difese rivendicando il diritto di selezionare le lavoratrici sulla base di esigenze estetiche e di immagine affermando che “i clienti non sarebbero mai stati così flessibili”. Sara, invece, sostenne che quando un requisito coinvolge il fattore religioso gode di una particolare tutela: può essere condizione di assunzione solo quando è essenziale alla prestazione lavorativa e il sacrificio imposto deve essere proporzionato all'interesse perseguito dall'azienda.

Il giudice lodigiano più di un anno dopo rigettò la richiesta della 21enne ritenendo che tra i requisiti richiesti per ottenere quel lavoro c'era quello dei “capelli lunghi e vaporosi” che coperti dal velo non sarebbero stati visibili. Nel caso di specie “la prestazione di lavoro - era stato scritto in sentenza - non si esaurisce nel distribuire volantini ma nel farlo prestando la propria immagine con le caratteristiche volute dal datore di lavoro”.

Ora la Corte d'Appello di Milano ha dato invece ragione a Sara che nel frattempo si è trasferita a Londra, dove avrà meno difficoltà a trovare lavoro pur indossando l'hijab.

(testo di Francesca Brunati, Ansa)

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