Norme & Tributi

Sconto fiscale sulla mensa scolastica anche con l’attestato della…

  • Abbonati
  • Accedi
FISCO

Sconto fiscale sulla mensa scolastica anche con l’attestato della società esterna

Le spese per la mensa scolastica pagate nel 2015 possono essere detratte nel 730 e nel modello Unico. Anche se il servizio è gestito dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola, come le società esterne. Il chiarimento arriva dalle Entrate con la circolare 18/E, e spazza via i dubbi di molti contribuenti, Caf e professionisti alle prese in questi giorni con la dichiarazione dei redditi.

Lo sconto fiscale. La detrazione delle spese per la frequenza scolastica è pari al 19% e si applica su una spesa massima di 400 euro per alunno o studente (articolo 15, lettera e-bis del Tuir, inserita dalla legge 107/2015). Secondo le istruzioni al modello 730 possono essere portate in detrazione le «spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione». Mentre per le scuole private è senz’altro detraibile la retta, nel caso delle scuole pubbliche, di fatto, spesso l'unica spesa direttamente a carico delle famiglie è proprio la mensa. Da qui il dubbio per tutti quei casi in cui il servizio è gestito da soggetti diversi dalla scuola, sull'eventuale necessità della delibera da parte della scuola e su come documentare la spesa sostenuta.

I chiarimenti del fisco. Con la circolare 18/E le Entrate forniscono le istruzioni mancanti. Via libera, quindi, alla detrazione delle spese quando la mesa è gestita dal Comune o da soggetti terzi rispetto alla scuola. Inoltre, non serve che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto. In generale, spiega l'Agenzia, la spesa può essere documentata con la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno.

L’attestazione per le ricariche. In molti casi il pagamento avviene in contanti, con il bancomat o con altre modalità: ad esempio, acquistando buoni mensa in formato cartaceo o elettronico o, ancora, ricaricando speciali carte prepagate da cui viene “scalato” il costo dei pasti consumati. In queste situazioni, la spesa può essere documentata con una attestazione che certifichi l'ammontare delle spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente. L'attestazione potrà essere rilasciata – spiega l'Agenzia – dalla scuola o dal soggetto che ha ricevuto il pagamento (anche la società esterna, quindi). Sia l'attestazione che l'eventuale richiesta per il rilascio dell'attestazione sono esenti da bollo, a patto che sia indicato l'uso per cui sono stati emessi i documenti (cioè «Uso dichiarazione dei redditi»).

La divisione del bonus. La detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che dimostra la spesa. Se il documento è intestato al figlio, la detrazione spetta al 50% a entrambi i genitori; se, però, la spesa è stata pagata da uno solo dei due o in percentuali diverse, è possibile annotare l'effettivo sostenimento della spesa nel documento che comprova la spesa.

www.twitter.com/c_delloste

© Riproduzione riservata