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La prescrizione annulla il patteggiamento

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Diritto

La prescrizione annulla il patteggiamento

  • –Alessandro Galimberti

milano

Il giudice dell’udienza preliminare ha sempre l’obbligo della immediata declaratoria delle cause di non punibilità. Pertanto un patteggiamento concordato con il pm non ha alcun valore - neppure quello di rinuncia implicita alla prescrizione - se il giudice non ha svolto il preventivo controllo imposto dall’articolo 129 del Codice di procedura penale.

Le Sezioni unite della Cassazione - sentenza 18953/16, depositata ieri - hanno portato fino in fondo il precedente affrontato tre anni fa (5838/15) ma non risolto poiché, in quel caso, la prescrizione non era in realtà ancora maturata. Al contrario della vicenda approdata ora, in cui un’ imputata aveva patteggiato per un delitto di truffa (aveva incassato su delega la pensione di una persona deceduta nel 2007) accorgendosi solo dopo di aver così “rinunciato” alla prescrizione.

La Corte presieduta da Giovanni Canzio, dopo aver verificato il decorso utile per la declaratoria - avvenuta anche grazie alla riforma del 2005 più “benevola” verso i reati commessi in continuazione - ha focalizzato la questione a monte, cioè su ciò che deve essere fatto «prima» dell’avvio negoziale tra imputato e pubblica accusa. Questione che, in sostanza, si gioca sulla invalicabilità di quanto stabilito dall’articolo 129 del Codice di procedura, a tenore del quale «in ogni stato e grado del processo, il giudice il quale riconosce (...) che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza». La ricorrente, scrive l’estensore, ha «ragione di dolersi del mancato esercizio, da parte del giudice a quo, del potere-dovere» previsto dal codice.

Nonostante la soluzione “a monte” - con l’annullamento senza rinvio della condanna patteggiata - le Sezioni Unite non rinunciano però a sciogliere il nodo se il patteggiamento sia, o meno, una rinuncia implicita ai benefici della prescrizione. Anche in questo caso la Corte opera una scelta del tutto “letterale” , ancorandola a quanto previsto dal 7° comma dell’articolo 157 del codice penale: «La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato». Sull’avverbio «espressamente», la cui direzione semantica non appare equivoca, i giudici delle SsUu cancellano di fatto l’orientamento che aveva sinora letto nel negoziato con il pm una «volontà implicita» a rinunciare al decorso del tempo.

Ma questa è solo una questione in certo senso subordinata, perchè il tema è tutto concentrato nella «priorità della verifica dell’insussistenza delle cause di non punibilità da compiersi aliunde, ossia indipendentemente dalla piattaforma negoziale, e precisamente sulla base degli atti del fascicolo del pubblico ministero». Solo dopo lo stesso giudice potrà procedere all’esame di legittimità dell’accordo tra pm e imputato, e in quella sede, eventualmente, quest’ultimo deve/può dichiarare la rinuncia al beneficio prescrizionale.

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