Dopo l’approvazione del bilancio di previsione da parte dei consigli, gli enti locali devono affrontare la fase esecutiva della programmazione politico-amministrativa. Con il piano esecutivo di gestione, che costituisce uno dei principali strumenti per l’attuazione del ciclo della performance, la giunta individua gli obiettivi della gestione e li affida, con le dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Il Peg comprende il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance (articolo 10 del Dlgs 150/2009). Questo documento (obbligatorio per gli enti con più di 5mila abitanti ma utile anche per i più piccoli) deve essere approvato entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione (articolo 169 Tuel) in coerenza con il Documento unico di programmazione di cui rappresenta la declinazione operativo-gestionale. Deve avere durata triennale in termini di competenza e annuale in termini di cassa.
Per la prima volta quindi le previsioni di incasso e pagamento assumono valenza autorizzatoria ai fini della gestione. Ai responsabili di servizio compete dunque la verifica della capacità di pagamento dell’ente. Secondo l’articolo 183, comma 8 del Tuel, per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa, adottando provvedimenti che comportano impegni, ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell’obbligo di accertamento delle disponibilità di cassa comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Affinchè i responsabili dei servizi possano dare conto di questa verifica nei provvedimenti che impegnano la spesa, è necessario che le previsioni di cassa siano attendibili e che le previsioni di bilancio siano coerenti con i vincoli di finanza pubblica.
Nel Peg le entrate approvate dal consiglio sono ripartite in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo l’oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari per la gestione e la rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.
L’armonizzazione contabile innova le regole per le variazioni al piano esecutivo di gestione, che sono di competenza dell’organo esecutivo con alcune eccezioni, indicate dall’articolo 175, comma 5 del Tuel, che sono di pertinenza dei responsabili. In particolare competono al responsabile dei servizi finanziari (se non diversamente disciplinato dal regolamento di contabilità, che può assegnare questa funzione ai responsabili dei servizi) le variazioni compensative del Peg fra capitoli di entrata della stessa categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta. Le variazioni al Peg possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve a variazioni correlate alle variazioni di bilancio che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. Il Peg deve essere pubblicato sul sito dell’ente sia nella versione iniziale, sia in quella assestata al 31 luglio (articolo 174, comma 4 del Tuel).
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