Non ci si può salvare dalle sanzioni per guida in stato di ebbrezza nemmeno quando l’etilometro, assieme al risultato numerico della misurazione, dà il responso di «volume insufficiente». Però l’importanza centrale del risultato numerico ha anche una conseguenza favorevole al conducente: il giudice non può addebitargli un tasso alcolemico superiore a quello misurato solo perché il test si è svolto a distanza di tempo da quando l’interessato era alla guida. Sono princìpi che si ricavano da due sentenze depositate ieri dalla Quarta sezione penale della Cassazione, rispettivamente la 19161 e la 19176.
La prima si riferisce a un caso non raro: quello in cui l’etilometro riesce a rilevare la quantità di alcol presente nel respiro (dalla quale poi - in base a un tasso di conversione su cui i dubbi di attendibilità scientifica sono molteplici - desume quella presente nel sangue, unico parametro ammesso dal Codice della strada), ma nello scontrino stampato, assieme al dato numerico, fa apparire l’indicazione di «volume insufficiente». Accade quando l’interessato non riesce a soffiare un volume d’aria pienamente sufficiente, ma non tanto esiguo da rendere impossibile la misurazione. Secondo la Corte, quest’ultima è valida per il principio del favor rei: la bassa quantità d’aria fa diminuire anche quella di alcol.
In questo modo, si chiude un’altra porta per chi cerca di evitare le sanzioni fingendo di avere problemi nel soffiare abbastanza. Problemi che erano una sorta di ultima spiaggia, visto che già da tempo (1995) la Cassazione aveva ammesso la colpevolezza per chi non riusciva per nulla a soffiare.
La seconda sentenza riguarda invece un guidatore cui l’etilometro aveva rilevato un’ebbrezza “media” (tasso alcolemico compreso tra 0,81 e 1,5 g/l), ma era stato condannato per quella “grave”. La Corte d’appello aveva desunto un tasso effettivo superiore a 1,5 perché la rilevazione era avvenuta due ore dopo la guida (conclusasi con un incidente), lasso di tempo trascorso il quale il tasso inizia a scendere. Ma per la Cassazione questa motivazione è illogica: l’unico caso in cui la giurisprudenza di merito ammette che si possa fare a meno dell’etilometro si ha quando gli agenti sono in grado di descrivere in modo completo e attendibile i sintomi che consentono di individuare non solo lo stato di ebbrezza ma anche la sua gravità.
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