
6/8 Unioni civili/Tutele «leggere» per i conviventi di fatto
I partner (etero o gay) uniti stabilmente da legami affettivi che scelgono di non sposarsi o di non legarsi con un'unione civile diventano conviventi di fatto. Ma le tutele riconosciute a queste famiglie sono molto più leggere rispetto a quelle previste per le coppie sposate o per quelle omosessuali che si legano con l'unione civile. I conviventi, in caso di malattia o di ricovero, hanno il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione stabilite per i coniugi e i familiari dagli ospedali. Il convivente di fatto può essere designato dall'altro come suo rappresentante in caso di malattia per le decisioni che riguardano la salute e in caso di morte per la donazione degli organi. Ai conviventi sono anche riconosciuti gli stessi diritti di visita in carcere previsti per marito e moglie. La riforma regola anche il risarcimento del danno: se un partner muore per illecito di un terzo, il superstite ha diritto al risarcimento con gli stessi criteri che si applicano ai coniugi
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