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Il fondo patrimoniale «paga» i debiti familiari

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beni e famiglia

Il fondo patrimoniale «paga» i debiti familiari

Si considera che sia stato contratto per le esigenze familiari, a prescindere dalla natura dell’obbligazione, qualsiasi debito volto al mantenimento e allo sviluppo della famiglia. Di conseguenza, il pignoramento di beni conferiti al fondo sarà consentito solo nel caso in cui il creditore agisca per soddisfare crediti derivanti dal mancato pagamento di debiti contratti per esigenze familiari. Lo precisa il Tribunale di Como, con decisione del 14 marzo scorso.

Una donna si era opposta all'esecuzione nei confronti del marito: alcuni dei beni aggrediti, a suo dire, erano impignorabili poiché conferiti in un fondo patrimoniale ritualmente costituito per atto pubblico e debitamente pubblicizzato. Opposizione bocciata dal giudice: la costituzione del fondo è tesa a garantire il soddisfacimento dei bisogni familiari. Perciò l’articolo 170 del Codice civile vieta l’esecuzione sui beni conferiti nel fondo per quei «debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia». Lo stop al pignoramento, dunque, sarà subordinato a doppia verifica: che il fondo sia opponibile a terzi (lo è se annotato a margine dell’atto di matrimonio e, se inerente a immobili, trascritto in conservatoria) e che il debito sia sorto, o meno, per esigenze familiari.

Esigenze da individuarsi in linea generale – come rilevato dalla Cassazione (15862/2009) – con un criterio identificativo legato non alla natura dell’obbligazione, ma alla «concreta relazione tra il fatto da cui essa deriva e i bisogni familiari», così da potervi ricondurre «ogni sorta di credito» purché «volto al mantenimento e allo sviluppo della famiglia». I beni conferiti al fondo, allora, sfuggono all’esecuzione se i debiti contratti dal coniuge, da cui derivino le pretese creditorie, siano sorti per motivi voluttuari o speculativi. Per esempio, si riterranno contratti per esigenze familiari sia i debiti tributari per esercizio di attività imprenditoriale tesa a potenziare la capacità lavorativa di uno dei conferenti (sentenza 3738/2015) o per attività d’impresa (sentenza 23876/2015) sia gli oneri condominiali per un bene conferito al fondo (sentenza 23163/2014).

Quanto, invece, ai crediti da fatto illecito, è recente la pronuncia, contrastante, secondo cui è sempre possibile agire in via esecutiva, posto che la norma che vieta di aggredirli (l’articolo 170) fa riferimento solo a debiti «contratti» per scopi estranei ai bisogni della famiglia, e non ai debiti «da delitto» (Tribunale di Lodi, sentenza 14 gennaio 2016). Ad ogni modo, nel caso deciso a Como, l’opponente non aveva fornito alcuna prova di estraneità alle esigenze familiari dei debiti contratti dal marito. Inevitabile, quindi, il rigetto della domanda.

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