Norme & Tributi

2/5 Unioni civili e aziende/Licenziamento

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    unioni civili e aziende

    Regole e conseguenze

    2/5 Unioni civili e aziende/Licenziamento

    L'articolo 35 (commi 3 e 4), della legge 198/2006 prevede che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio e, quindi, lo ritiene nullo.

    La stessa disposizione prevede, inoltre, la nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di matrimonio, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione territoriale del lavoro. Si tratta di una norma che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge sulle unioni, va in sofferenza in quanto identifica - quale beneficiarie - solo donne. Si rende necessario un intervento correttivo

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