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Risoluzione del contratto, registro fisso sulla sentenza

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CTP MILANO

Risoluzione del contratto, registro fisso sulla sentenza

La registrazione della sentenza con la quale il giudice dispone la risoluzione di un contratto sconta il registro in misura fissa anche per le somme oggetto di restituzione. Intanto la condanna che impone alla parte soccombente la restituzione dei corrispettivi incassati ha natura accessoria rispetto alla pronuncia principale che sancisce la risoluzione del contratto per inadempimento. Poi è la lettera della norma che precisa l’applicazione dell’imposta fissa anche alla restituzione delle somme derivanti dalla risoluzione contrattuale. Così la Ctp Milano, n. 3649-24-16.
La controversia
Una società cita in Tribunale una sua fornitrice inadempiente per ottenere dal

giudice la risoluzione contrattuale. Il giudice accoglie l’impugnazione e dispone in capo alla parte soccombente la restituzione dei corrispettivi da essa pagati fino a quel momento e pari a 600mila euro circa.
Ma l’amministrazione tassa ai fini del registro la somma restituita in misura proporzionale e richiede la differenza rispetto al registro pagato in misura fissa per la mera registrazione della sentenza. La tesi dell’amministrazione poggia sulla lettura testuale della lettera b) dell’articolo 8 della Parte Prima della Tariffa del Tur, secondo cui vanno tassati gli «atti dell’Autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, il giudizio… b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura».
La pensa diversamente la società, secondo cui nel caso specifico si applica la lettera e) dell’articolo 8, per cui vanno tassati gli «atti dell’Autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, il giudizio: … e) che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto».
La sentenza
Il giudice di merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente sancendo l’illegittimità della pretesa per i seguenti motivi:
•Dal punto di vista civilistico, la pronuncia accessoria con cui viene disposta una condanna alla restituzione di corrispettivi ha sempre carattere consequenziale rispetto alla pronuncia principale che riguarda la risoluzione del contratto per inadempimento;
•Dal punto di vista fiscale, l’imposta di registro per la registrazione della sentenza che ha previsto la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme nel frattempo pagate, è sempre dovuta in misura fissa in base alla lettera e) dell’articolo 8 della Parte Prima della Tariffa allegata al Tur anziché alla lettera b) dell’articolo 8 che dispone il suo assolvimento in misura proporzionale.

Le considerazioni
A ben vedere la lettera e) dell’articolo 8 prevede, da una parte, le sentenze «che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni» e dall’altra, le sentenze che dichiarano «la risoluzione di un contratto». L’inciso «ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni» vale solo per gli «atti nulli» o «atti annullati», e non anche per i «contratti risolti». A meno che non si voglia leggere qui «contratto risolto» come sinonimo di «atto nullo» o «atto annullato».

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