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Metodo forfetario per chi produce energia

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Metodo forfetario per chi produce energia

(Marka)
(Marka)

Le società agricole che producono energia elettrica possono determinare il reddito imponibile con il metodo forfetario introdotto dal Dl 66/2014 e messo a regime dalla legge di Stabilità 208/2015.

Come previsto dall’articolo 22 del Dl 66/2014, le società agricole devono dichiarare il reddito nella misura del 25% dei corrispettivi annotati ai fini dell’Iva a esclusione di quelli corrispondenti alla franchigia, pari a 2.400.000 Kwh per la produzione di energia con risorse agroforestali e 260.000 Kwh per la produzione con risorse fotovoltaiche. Inoltre non concorre a formare il reddito la tariffa incentivante.

Tale regime rappresenta una novità in vigore dallo scorso anno. Infatti, fino al 2013, come previsto dalla legge 266/2005, la produzione e cessione di energia da fonti agroforestali e fotovoltaiche, nel rispetto di precisi requisiti di “connessione” (specificati nella circolare 32/E/2009), si considerava attività connessa ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile e, quindi, rientrante interamente nel reddito agrario.

La legge di Stabilità 2016 ha reso definitivo questo regime di tassazione; pertanto, anche per il periodo di imposta 2015 e per quelli successivi nella determinazione del reddito si dovrà ragionare nel seguente modo:

la produzione al di sotto della franchigia è compresa nel reddito agrario e, quindi, non soggetta a ulteriore tassazione (agenzia delle Entrate risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015); il medesimo trattamento vale per la tariffa incentivante;

la produzione al di sopra della franchigia concorre, invece, a formare il reddito complessivo nella misura determinata applicando il coefficiente del 25% alla vendite effettuate.

Di fatto, le imprese agricole, per determinare il reddito imponibile, devono calcolare il totale dei Kwh prodotti nel corso dell’anno in base alle fatture di competenza emesse al Gse; quindi devono scomputare la franchigia e la tariffa incentivante e calcolare la base imponibile relativa alla produzione di energia extra-soglia applicando ai ricavi corrispondenti ai kwh eccedenti, la percentuale del 25 per cento.

Da un punto di vista pratico, queste società oltre al reddito agrario ed eventualmente quello dominicale, devono portare in aumento del reddito anche il 25% dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto compilando il rigo RF9 del modello Unico. I costi ed i ricavi dell’attività vanno indicati, con il codice 42, rispettivamente, nei righi RF31 (variazione in aumento) e RF55 (variazione in diminuzione).

Ai fini dell’individuazione della base di calcolo del 25%, si precisa che se la produzione deriva da impianti fotovoltaici, la fattura evidenzia soltanto il corrispettivo per la produzione di energia e quindi la base di calcolo è immediata una volta sottratta la franchigia; invece, per la produzione di energia da fonti agroforestali, il corrispettivo fatturato è comprensivo della tariffa incentivante e quindi occorre scomporre il prezzo dell’energia applicando alla quantità di energia ceduta il prezzo medio di vendita (esempio 0,045 per kw), in quanto l’incentivo non concorre a formare il reddito.

Ai fini dell’Irap queste società possono usufruire del metodo forfetario di determinazione del valore della produzione compilando la relativa sezione. Si assume il reddito determinato forfetariamente al quale si somma il costo del personale impiegato per la produzione di energia e gli interessi passivi compresi quelli in leasing. Il costo del personale se a tempo indeterminato risulta poi deducibile. A nostro parere gli oneri finanziari devono essere assunti in proporzione al rapporto fra i ricavi imponibili (base di calcolo del reddito al 25%) e l’ammontare di tutti i ricavi e proventi relativi alla attività energetica.

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