Norme & Tributi

Assegnazione ai soci, da chiarire il valore di mercato dell’immobile

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Assegnazione ai soci, da chiarire il valore di mercato dell’immobile


Anche per la disciplina dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, recata nella legge di Stabilità 2016, sono attesi dei chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate. Indubbiamente, la situazione è meno problematica rispetto all'assegnazione dei soci, in disparte dall'obiettiva maggiore semplicità della vicenda, anche per la circostanza che gran parte delle questioni sono state risolte dai precedenti documenti di prassi, in un quadro normativo che non è mutato in modo significativo.

Tuttavia alcune precisazioni e conferme risulterebbero utili agli operatori. Una prima questione riguarda la determinazione del valore di mercato dell'immobile, da assumersi ai fini del conteggio della plusvalenza da assoggettare all'imposta sostitutiva dell'8%. Mutuando le regole valevoli per l'assegnazione dei beni ai soci, dovrebbe applicarsi il criterio secondo cui il contribuente può optare per il valore catastale previsto ai fini dell'imposta di registro, in luogo del valore di mercato. A tale scopo, il comma 117 dell'articolo unico della legge n. 208/2015 prevede una richiesta della società da effettuarsi, probabilmente, nell'atto di assegnazione. Fermo restando che la medesima disposizione dovrebbe valere anche per l'estromissione, non è chiaro dove e come l'imprenditore possa esprimere tale scelta, posto che in questo caso non esiste un atto di assegnazione. Il soggetto interessato dunque deve poter scegliere il valore catastale oppure, se inferiore, il valore di mercato del bene, ma occorre chiarire per l'appunto: a) le modalità della scelta; b) le modalità di determinazione del valore di mercato (ad es., elaborazione di una perizia di stima).
È utile inoltre che l'Agenzia confermi gli orientamenti precedenti in ordine alla individuazione del momento di perfezionamento dell'opzione per l'estromissione.
In passato, alla luce degli ultimi documenti di prassi (risoluzione n. 82/2009 e risoluzione n. 228/2009 ), si era giunti alla conclusione che fosse sufficiente, alternativamente, l'indicazione dei dati nel modello Unico dell'anno prossimo ovvero il pagamento dell'imposta sostitutiva. In presenza della compilazione del modello, l'estromissione era valida anche se il pagamento non era stato eseguito, con conseguente potere del Fisco di procedere alla riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo; ugualmente, in caso di puntuale versamento delle rate dell'imposta, la procedura era valida, anche in assenza di compilazione del modello Unico, purchè si presentasse una dichiarazione integrativa. Al riguardo, si ritiene tuttavia che la questione debba essere meglio precisata, anche alla luce della nuova disciplina del ravvedimento che consente la regolarizzazione di qualsiasi violazione senza alcun limite di tempo predeterminato.
Così, ad esempio, occorre ribadire cosa accade se non si versa la prima rata, in scadenza alla fine di novembre, ma si compila il modello Unico 2017. Stando alle ultime istruzioni, l'estromissione è comunque valida, con l'effetto che si dovrebbe poter regolarizzare anche il pagamento della prima rata con il ravvedimento.
Nella risoluzione n. 228/2009 , inoltre, l'agenzia delle Entrate ha ravvisato il termine ultimo per rimediare all'omessa compilazione del quadro del modello dichiarativo, in presenza di avvenuto pagamento dell'imposta sostitutiva, nella scadenza della dichiarazione successiva, trattandosi di dichiarazione integrativa a favore del contribuente. Si è così superato il termine di 90 giorni normalmente utilizzato per sanare omissioni di opzioni. Anche questa indicazione meriterebbe una conferma.
Da ultimo, in caso di immobile entrato nell'impresa con Iva detraibile, sarebbe utile stabilire le concrete modalità di determinazione del valore da estromissione sul quale applicare l'imposta, considerato l'abbandono già da tempo del criterio del valore di mercato, in quanto non rispondente ai principi comunitari.

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