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Legittima la norma che vieta le sigarette «aromatizzate»

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Legittima la norma che vieta le sigarette «aromatizzate»

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No alla diffusione di sigarette con aromi che promuovono o incoraggiano il consumo a danno della salute umana. Divieto di etichettature sulle confezioni unitarie che, pur con informazioni corrette, promuovono il consumo di sigarette e obbligo di assicurare che le avvertenze sulla salute rimangano visibili anche dopo l’apertura del pacchetto. È il set di princìpi arrivati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che con tre sentenze, depositate il 4 maggio, ha dato il via libera alle regole più rigorose, alcune delle quali scatteranno dal 2020 (cause C-358/14, C-477/14 e C-547/14).

Al centro della prima causa, in particolare, è la direttiva 2014/40/Ue sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che abroga la direttiva 2001/37/Ce. A rivolgersi alla Corte di giustizia è il Governo polacco, che contesta il divieto imposto dal legislatore Ue di immissione sul mercato di sigarette contenenti un aroma caratterizzante e l’utilizzo di etichette standard sulle confezioni dei prodotti del tabacco.

Obiezioni tutte respinte dalla Corte Ue. Sottolineata l’importanza di regole armonizzate che assicurano il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di tabacco, gli eurogiudici mettono in primo piano l’esigenza di assicurare un livello elevato di protezione della salute, con un occhio particolare ai giovani. Le disparità tra le norme nazionali, tra l’altro, colpiscono direttamente la salute umana, che, invece, dev’essere tutelata in tutte le politiche e le attività dell’Unione europea.

Se un prodotto del tabacco -anche a causa di un particolare aroma, come accade per le sigarette al mentolo - può facilitare l’iniziazione al consumo del tabacco o «incidere sui modelli di consumo», è del tutto legittima un’azione di Bruxelles volta a bloccarne la diffusione. E, soprattutto, a eliminare aromi che migliorano la gradevolezza del prodotto, creando «l’impressione che i prodotti del tabacco producano benefici per la salute», così come a rimuovere «ingredienti che presentano una connotazione di energia e di vitalità o quelli che hanno proprietà coloranti».

Tra l’altro - osserva la Corte - alcuni aromi, come il mentolo, possono mascherare «l’asprezza del fumo del tabacco» e favorire e mantenere, così, il tabagismo. In sostanza, se un aroma, come, nel caso di specie, il mentolo, serve a rendere più attrattivo l’utilizzo di sigarette, è del tutto giustificato un intervento del legislatore Ue funzionale a incidere sulla diminuzione dei prodotti che rafforzano o incrementano il tabagismo e forme di dipendenza dannose per la salute.

Respinta anche la richiesta di prevedere un diverso trattamento per il solo aroma caratterizzante del mentolo, perché l’obiettivo della tutela della salute umana non può essere rimesso in discussione per un solo elemento. Oltretutto - osservano gli eurogiudici - la tutela della salute dev’essere valutata con riferimento a tutti i consumatori, senza escludere alcuni. Né può ritenersi sufficiente l’innalzamento della soglia di età per la vendita di sigarette al mentolo, tenendo conto che il divieto “«può essere facilmente aggirato nella fase di commercializzazione dei prodotti».

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