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Studi operativi in più Regioni: per l’Irap vale solo la sede

Il rapporto tra Irap e studi associati professionali - fino alla sentenza della Cassazione 7371/2016 - è stato caratterizzato da due grandi incognite: la prima riguardante il presupposto dell’imposta e la seconda relativa alla ripartizione della stessa nel caso di più sedi in Regioni diverse, in assenza di lavoratori dipendenti ed assimilati.

In merito al primo punto le Sezioni unite hanno chiarito che «l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell’imposta…, senza che occorra accertare... la sussistenza di un’autonoma organizzazione». Tale assunto si fonda non solo sull’interpretazione letterale dell’articolo 2 del Dlgs 446/1997, il quale dispone che «l’attività esercitata dalle società e dagli enti… costituisce in ogni caso presupposto dell’imposta», ma, anche, sulla natura della forma giuridica prescelta dai professionisti che di per sé, costituendo un’associazione professionale, generano un “ente” autonomo passivo ai fini Irap, prescindendo dall’organizzazione di mezzi e personale dipendente (o assimilato), in quanto equiparato alle società semplici dall’articolo 5 comma 3 del Dpr 917/86.

Se il primo dubbio, in un certo qual modo, è stato risolto definitivamente dalla Suprema corte, il problema della ripartizione del valore della produzione tra diverse Regioni nel caso di più sedi sparse nel territorio dello Stato sembra tutt’altro che essere chiarito.

Nel merito, l’articolo 4, comma 2, del Dlgs 446/97 se da un lato spiega in modo esaustivo le modalità con cui operare la ripartizione nel caso di società con più sedi che impiegano personale dipendente (o assimilato), dall’altro, nel caso di “enti” che operano in più aree con la sola attività prestata dagli associati, si limita a fare riferimento alla mera «Regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato».

Ciò comporta la tassazione dell’intera ricchezza prodotta in più Regioni, da soggetti diversi dalle persone fisiche, nella Regione quella in cui lo studio associato ha la sede legale. E questo a seguito del generico e, forse, improprio richiamo (articolo 21 del Dlgs 446/97) al concetto di domicilio fiscale ai fini dell’accertamento (articolo 58 comma 3 del Dpr 600/73).

Conclusione che sembrerebbe contrastare con la natura dell’Irap stessa, avendo carattere regionale, volta a tassare la produzione di ricchezza nel territorio in cui è stata creata.

La mancata previsione da parte del legislatore di una ripartizione regionale del reddito in funzione del luogo in cui è stato realmente prodotto ad opera del professionista-associato, sembrerebbe contraddire in un certo senso la conclusione cui è pervenuta la Cassazione nella sentenza citata.

Infatti, se è vero che lo studio associato rileva la sua autonoma organizzazione nella professionalità dei suoi consulenti, e non sul coordinamento di mezzi e persone, dovrebbe essere consentita anche la ripartizione territoriale in cui gli stessi svolgono abitualmente l’attività che, nel caso di più sedi, può non coincidere con la Regione in cui è ubicata la sede legale.

Auspicando un chiarimento in merito, sembra opportuno evidenziare che la mancata ripartizione regionale potrebbe generare effetti contrastanti sia in capo allo studio, eventualmente “discriminato” dall’applicazione di un’aliquota Irap piuttosto che un’altra, sia alla stessa Regione nel cui territorio si produce valore, la quale si vedrà sottrarre gettito per il solo fatto di non essere l’area in cui è situata la sede sociale dell’associazione professionale.

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