Norme & Tributi

4/10 Contratti di convivenza, diritti e impegni / Le formalità

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    Contratti di convivenza, diritti e impegni

    L'inedita figura dei contratti di convivenza è una delle novità più rilevanti della legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, la legge 20 maggio 2016 n.76 nota come “legge Cirinnà”, che entrerà in vigore il prossimo 5 giugno

    4/10 Contratti di convivenza, diritti e impegni / Le formalità

    La legge prescrive (articolo 1, comma 51) che il contratto (nonché gli accordi con i quali lo si modifichi o lo si risolva) devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali ne devono attestare la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Una volta stipulato il contratto di convivenza, ai fini di renderlo opponibile ai terzi (e cioè al fine di pretendere appunto che i terzi debbano considerare comuni tra i conviventi gli acquisti da costoro compiuti durante la convivenza, ove abbiano optato per il regime di comunione) il notaio o l'avvocato che hanno autenticato l'atto devono provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi, al fine della iscrizione del contratto stesso nei registri dell'anagrafe nei quali è registrata la convivenza

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