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Patent box, istanze al rush finale

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Patent box, istanze al rush finale

Presentazione delle memorie e della documentazione integrativa alle istanze di accordo di ruling per il regime patent box al rush finale. In questi giorni, infatti, scadono i 150 giorni per completare le istanze presentate all’agenzia delle Entrate negli ultimi giorni del mese di dicembre 2015 al fine di definire preventivamente in contraddittorio i metodi e i criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto di alcuni beni immateriali agevolabili.

Trattandosi di istanze la cui predisposizione può risultare molto complessa, sia dal punto di vista dei calcoli sia dal punto di vista della documentazione di supporto, va ricordato che per le microimprese, piccole e medie imprese non è obbligatorio illustrare nell'istanza i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico, i quali potranno essere definiti in contraddittorio con l’ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo. Si tratta, quindi, di un “onere” che potrà essere affrontato nei prossimi mesi.

Variazioni fiscali

Ulteriore aspetto che si ritiene possa essere momentaneamente tralasciato è quello delle variazioni fiscali, in aumento o in diminuzione, da apportare al dato contabile del contributo economico. Si tratta di informazioni delle quali non si è necessariamente a conoscenza in questo momento e che potranno essere fornite nel corso del contraddittorio al fine di pervenire alla definizione della quota di reddito agevolabile. In via più generale, va tenuto conto del fatto che la quantificazione del reddito proposta in sede di documentazione integrativa non è vincolante - né per il contribuente, né per l’Agenzia - ben potendo le parti addivenire al termine dell’istruttoria all’applicazione di metodologie (e quindi risultati) differenti da quelle proposte dal contribuente nella memoria integrativa.

Particolare attenzione va posta alle dichiarazioni sostitutive ex Dpr 445/2000 mediante le quali è possibile provare la protezione da copyright del software, la tutelabilità giuridica del know how o di alcuni disegni e modelli. Per il software, in particolare, si è posto il dubbio del numero di dichiarazioni sostitutive da presentare nel caso (non raro) di un numero elevato di programmi per elaboratore. Si ritiene che nulla osti alla presentazione di un’unica dichiarazione che elenchi tutti i software utilizzati ancorché, allo stesso tempo, nulla vieta di presentare più dichiarazioni sostitutive per le diverse linee produttive in cui vengono utilizzati i diversi software. Si tratta di un aspetto marginale che, come altri, andrà risolto con buon senso delle parti nel corso della procedura di ruling.

La documentazione

Per quanto riguarda la documentazione da allegare all’istanza, spesso di mole considerevole, la stessa va prodotta su supporto elettronico. Non è prescritta l’allegazione cartacea.

Nessuna conseguenza negativa si realizza nei casi di contribuenti che hanno optato e presentato l’istanza “semplificata” di ruling obbligatorio nel 2015 ma che ora, nei 150 giorni, non integrano la documentazione richiesta. L’Agenzia ha chiarito che in questo caso l’opzione non produce effetti e che se l’istanza viene nuovamente presentata e correttamente integrata nel corso del 2016 l’opzione produce effetti per un quinquennio decorrente dall’anno 2016. Per coloro che, invece, hanno presentato l’istanza nel 2015 ma non hanno esercitato l’opzione entro la fine del medesimo anno, è possibile “rimediare” tardivamente presentando la comunicazione telematica di opzione entro il 30 settembre 2016 (termine di presentazione della prima dichiarazione utile) e versando la sanzione ridotta di 250 euro prevista dall’articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997, richiamato dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del Dl 16/2012. Tale procedura di remissione in bonis è fruibile anche da chi, utilizzando in modo indiretto i beni immateriali da cui è ritraibile il reddito agevolabile, non ha esercitato l’opzione e intende fruire del regime preferenziale già nel periodo d’imposta 2015. Anche in questo caso occorre procedere all’opzione entro settembre e versare la sanzione ridotta.

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