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Per i malati gravi diritto al part time

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Per i malati gravi diritto al part time

Ai lavoratori affetti da patologie oncologiche o da altre gravi patologie cronico-degenerative, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, è riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Questa particolare tutela, già prevista dall’articolo 46 del Dlgs 276/03, è ripresa dall’articolo 8, comma 3, del Dlgs 81/15, che ne ha espressamente previsto l’applicazione a tutti i dipendenti del settore privato e pubblico a condizione che la malattia parzialmente invalidante sia accertata da una commissione medica istituita presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente. L’estensione alle patologie cronico-degenerative è, però, limitata a quelle definite dalla stessa norma «ingravescenti» e sembra pertanto limitata a malattie che si aggravano progressivamente, con un non facile distinguo rispetto a quelle malattie che, seppure croniche, non peggiorano gradualmente nel corso del tempo.

Su richiesta del lavoratore il rapporto a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno. Il ministero del Lavoro, con la circolare 40/05, ha precisato che la richiesta del lavoratore non può essere negata anche se possono essere fatte valere contrastanti esigenze aziendali e che le parti si dovranno accordare sul nuovo orario di lavoro e sulla sua collocazione temporale, che può essere di tipo orizzontale, verticale o misto ma che deve prioritariamente tenere in considerazione le specifiche esigenze del lavoratore.

Non volendo (o non potendo) ricorrere al part time è utile rammentare che l’Inps, con la circolare 136/03 ha considerato sufficiente un’unica certificazione del curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e che li qualifichi l’uno ricaduta dell’altro. Gli interessati devono inviare la certificazione prima dell’inizio della terapia, fornendo anche l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione. A tale certificazione dovranno far seguito, sempre a cura degli interessati, periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, le sole che danno titolo all’indennità.

Non vi è, invece, alcun diritto di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale se la malattia colpisce il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice e questi abbiano necessità di assistenza continua. L’articolo 8, comma 4, del Dlgs 81/15 stabilisce, infatti, che il lavoratore dipendente ha semplicemente la priorità nella trasformazione del contratto, da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice. Tale priorità può essere fatta valere anche se il lavoratore o la lavoratrice assiste una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa definita grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/92 e che abbia, quindi, necessità di assistenza continua.

Priorità nella trasformazione del contratto di lavoro è riconosciuta anche al lavoratore o alla lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/92.

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