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Part time agevolato pre-pensione anche per i dipendenti dei professionisti

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Contratti di lavoro

Part time agevolato pre-pensione anche per i dipendenti dei professionisti

Il part time pre-pensione può essere utilizzato anche dai dipendenti degli studi professionali. La precisazione è contenuta nella circolare 90/2016 pubblicata ieri dall’Inps in concomitanza con l’avvio della campagna informativa del ministero del Lavoro per incentivare il nuovo strumento del part-time agevolato, la misura sperimentale prevista dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/15) grazie a cui il dipendente con almeno 20 anni di contributi che maturi i requisiti previdenziali per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 potrà accordarsi con il datore di lavoro per ridurre il proprio orario dal 40% al 60% percependo una retribuzione frutto della somma tra la retribuzione corrispondente alle ore lavorate e l'ammontare corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l'orario non lavorato. Per le ore non lavorate, inoltre, la legge riconosce al lavoratore interessato la contribuzione figurativa in modo che ai fini pensionistici risulti avere ancora lavorato a tempo pieno.

Il beneficio riguarderà i contratti di lavoro a tempo parziale agevolato stipulati a partire dal 2 giugno, data di entrata in vigore del decreto ministeriale contenente anche la dotazione finanziaria a sostegno della nuova iniziativa lavorativa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio scorso.

La campagna prevede la diffusione fino al 12 giugno di uno spot televisivo e radiofonico sulle reti Rai e sulle maggiori emittenti nazionali e locali.

Inoltre saranno previsti degli annunci stampa sulle maggiori testate nazionali. Obiettivo dichiarato del Ministero è quello di informare i lavoratori vicini all'età della pensione sulle opportunità e i vantaggi offerti dalla formula del part-time agevolato, far conoscere ai datori di lavoro i vantaggi che possono derivare alle aziende applicando la formula del part-time agevolato, indicare ai lavoratori e ai datori di lavoro le modalità per attivare la misura, valorizzare le finalità e gli obiettivi dell'invecchiamento attivo.

Si ricorda che l'accesso al beneficio è condizionato dalla disponibilità per ciascuna annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato dalle risorse stanziate dallo Stato, pari a 60 milioni per l'anno 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018.

Sempre ieri l'Inps, con la circolare 90/2016, ha fornito le (attese) istruzioni operative per fruire dell'agevolazione, nonché alcuni importanti indicazioni sulla latitudine del beneficio e i requisiti per gli aventi diritto.

Fra i principali chiarimenti, l'Istituto precisa che al provvedimento sono interessati tutti i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (Inps), nonché alle forme sostitutive (lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione ex Enpals) ed esclusive (ex Inpdap), compresi i dipendenti di enti pubblici economici e con la sola eccezione dei lavoratori del pubblico impiego. I datori di lavoro, a loro volta, possono essere imprenditori ma anche non imprenditori, quali ad esempio studi professionali, associazioni culturali, politiche, sindacali o del volontariato.

Per quanto concerne la contribuzione figurativa previdenziale riconosciuta al lavoratore, la stima del contributo Ivs sarà effettuata con aliquota ordinaria sulla base della retribuzione imponibile lorda dell'anno, comprensiva anche dei ratei relativi alla tredicesima e quattordicesima mensilità (dove prevista) come se il dipendesse lavorasse ancora a tempo pieno. Con riguardo, invece, alla corresponsione di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativamente alla prestazione non lavorata, l'Inps ribadisce che essa non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale e che il datore di lavoro dovrà determinarla in misura piena, applicando l'aliquota ordinaria anche qualora fruisca di incentivi economici o sgravi contributivi inerenti allo specifico rapporto di lavoro.

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