Norme & Tributi

Voucher tracciabili e multe fino a 2.400 euro

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IL FOCUS

Voucher tracciabili e multe fino a 2.400 euro

ROMA - Per i voucher scatta la tracciabilità: il committente (imprenditore o professionista) dovrà comunicare entro 60 minuti dall’utilizzo – con sms o posta elettronica – all’Ispettorato nazionale del lavoro dati anagrafici, codice fiscale, luogo e data della prestazione. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Modifiche anche sul fronte ammortizzatori, con la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi (per la gestione di esuberi) in espansivi per favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze.

Sono le due principali novità contenute nel primo Dlgs correttivo del Jobs act che oggi arriva sul tavolo del Consiglio dei ministri. Nei sette articoli complessivi dell’ultima bozza, rispetto alla versione anticipata dal Sole 24 Ore lo scorso 20 maggio, si rafforzano le competenze della nuova Agenzia per le politiche attive del lavoro, l’Anpal: il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro potrà contare anche sulla banca dati reddituale dell’Agenzia delle entrate (730, modello unico, informazioni catastali) e del ministero dell’Istruzione relative all’anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati.

“La misura più rilevante del Dlgs è la stretta sui voucher, che ha come modello la procedura già utilizzata per la tracciabilità del lavoro intermittente”

 

La misura più rilevante del Dlgs è la stretta sui voucher, che ha come modello la procedura già utilizzata per la tracciabilità del lavoro intermittente. La differenza rispetto a oggi è questa: l’attuale sistema consente la comunicazione di inizio della prestazione di lavoro accessorio con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, e questo si presta a possibili abusi.

Da domani, invece, la tracciabilità dovrà scattare un’ora prima. Rispetto al rischio che i voucher da 10 euro possano essere impiegati per “camuffare” precedenti rapporti di lavoro subordinato, la relazione tecnica al Dlgs, citando il rapporto ministeriale dello scorso 22 marzo, evidenzia che nel 2015 «solo il 7,9% dei lavoratori retribuiti con voucher avevano avuto nei tre mesi precedenti un rapporto di lavoro (la percentuale sale al 10% se si prende a riferimento un periodo di sei mesi)» e che «i settori nei quali il fenomeno è più significativo sono il turismo, il commercio e i servizi, mentre nel settore agricolo le percentuali sono molto più contenute».

Per il settore agricolo sono previsti tetti di importo diversi, per tutti gli altri resta confermato il limite di 2mila euro di valore per ciascun committente e di 7mila euro complessivi per il lavoratore. Nel settore agricolo, invece, rimane solo il limite di volume d’affari complessivo, per consentire al lavoratore di effettuare prestazioni per lo stesso committente-imprenditore agricolo fino al limite massimo di 7mila euro. Nella relazione illustrativa del Dlgs si chiarisce che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto a diversi altri limiti, previsti dalla legge e da circolari ministeriali.

«Sui voucher era doveroso intervenire – sottolinea Marco Leonardi, consigliere economico di palazzo Chigi –. La tracciabilità contrasterà gli abusi evidenti. Ma bisognerà comunque aumentare i controlli».

Passando alla solidarietà, oggi con quella “difensiva” i datori hanno una serie di paletti per assumere nuovo personale (si possono fare contratti solo per profili diversi da quelli interessati dalla sospensione di orario). La trasformazione in “espansiva” dovrà riguardare i contratti difensivi in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da 12 mesi o meno. La trasformazione inoltre non può prevedere una riduzione d’orario superiore a quella concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura di integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto; e il datore integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria (l’integrazione del datore non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell’accredito contributivo figurativo, senza avere penalizzazioni sulle future pensioni). Le nuove assunzioni beneficeranno degli incentivi previsti dal Dlgs 148, che consistono nella riduzione dei contributi, nei primi tre anni, rispettivamente del 15%, del 10%, e del 5%; o negli incentivi dell’apprendistato (decontribuzione e sotto-inquadramento), se si fanno firmare contratti a lavoratori fino a 29 anni. Questi incentivi troveranno però applicazione per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua scadenza.

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