Norme & Tributi

Domande&Risposte: le unità non devono essere affittate

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Domande&Risposte: le unità non devono essere affittate

Non vi sono preclusioni di tipo soggettivo all’esenzione Imu in esame. Ne consegue che vi rientrano sia le imprese individuali che le società di persone e di capitali.

Non è neppure richiesto che l’oggetto esclusivo o principale dell’impresa sia la costruzione di immobili. Ciò che conta è che l'impresa abbia realizzato le unità immobiliari, anche avvalendosi di terzi, ad esempio tramite contratti di appalto.

Ne deriva che nulla osta a che, ad esempio, una società immobiliare di gestione chieda l’esenzione per un fabbricato da essa stessa realizzato, purchè destinato alla vendita e non locato.

Come si può dimostrare la destinazione alla vendita degli immobili?

In linea di principio, dovrebbe farsi riferimento alle modalità di contabilizzazione dei fabbricati. Se si tratta di immobili destinati alla vendita, gli stessi devono essere iscritti nell’attivo circolante o tra le rimanenze. In assenza di contrarie indicazioni legislative, è ammissibile che la contabilizzazione cambi da un esercizio all’altro, in presenza di circostanze di fatto comprovabili.

Come deve essere realizzato lo stato di non locazione?

L'esenzione Imu è condizionata alla circostanza che si tratti di unità immobiliari non locate. In proposito, le Finanze, in sede di risposte a Telefisco 2014, hanno affermato che è sufficiente anche lo stato di locazione temporanea per causare la decadenza dell’esenzione per l'intero anno.

Si tratta tuttavia di risposta non condivisibile, poiché non tiene in alcun conto la natura di tributo periodico dell’Imu, che matura per mese di possesso. Si ritiene pertanto che in caso di locazione temporanea l’esenzione si perda solo per i mesi in cui si è verificato tale stato.

Vi sono obblighi dichiarativi per poter fruire dell’esenzione?

Per espressa previsione di legge, l’esonero compete a condizione che il contribuente presenti la denuncia Imu nei termini di legge. La condizione è posta a pena di decadenza dell’esonero.

Ne deriva che il contribuente, entro il 30 giugno dell’anno successivo al primo anno di maturazione delle condizioni di esenzione, deve presentare la denuncia. A stretto rigore, trattandosi di condizione decadenziale, non è possibile rimediare a omissioni o ritardi con il ravvedimento.

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