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Per la Consulta è evitabile il carcere per scippo con pena sotto i tre anni

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diritto

Per la Consulta è evitabile il carcere per scippo con pena sotto i tre anni

È illegittima per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, la norma del 2008 che esclude la sospensione della pena detentiva non superiore ai tre anni per gli scippatori, prevedendola invece per i casi di rapina. La Consulta, con la sentenza 125/2016, ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 656, comma 9, lettera a), del Cpp, come modificato dal Dl 192/2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2008), nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo.

La questione era stata sollevata nel 2014 dal Gup del Tribunale di Napoli dopo che il procuratore della Repubblica, contestualmente all’ordine di esecuzione, aveva chiesto al giudice la sospensione della pena residua di 5 mesi di reclusione per un condannato in via definitiva per scippo.


“Illegittimità costituzionale per la norma che non ammette la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per furto con strappo e che la concede invece per l'autore di rapina per la quale è prevista una pensa assai più grave”

Corte Costituzionale 



La Consulta ricorda poi che «non sono rari i casi in cui, nel progredire dell’azione delittuosa, il furto con strappo si trasforma in una rapina». In questi casi, osserva, «si verifica una progressione nell’offesa, in quanto la lesione si estende dal patrimonio alla persona, giungendo a metterne in pericolo anche l’integrità fisica, ed è incongrua la normativa che, pur prevedendo per la rapina una pena assai più grave, riconosce a chi ne è autore un trattamento più vantaggioso in sede di esecuzione della pena».

Inoltre, il divieto della sospensione dell’esecuzione si fonda su una «presunzione di pericolosità», in merito alla quale «con ragione il giudice rimettente ha rilevato che gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina».

La disparità di trattamento perciò, conclude la sentenza, «non si giustifica, non tanto per la maggiore gravità della rapina rispetto al furto con strappo, quanto per le caratteristiche dei due reati, che non consentono di assegnare all’autore di un furto con strappo una pericolosità maggiore di quella riscontrabile nell’autore di una rapina attuata mediante violenza alla persona».

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